Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37553 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.455 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazio del provvedimento impugnato quanto al giudizio di penale responsabilità della imputata;
che il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione de provvedimento impugnato relativamente alla non esclusione della sussistenza della recidiva;
e che il terzo e ultimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazi quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.
Considerato che tutti i motivi predetti non sono deducibili in sede di legittimità, in qua risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito (si veda pag.4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838); e sono inoltr inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenu inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamen indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni pos fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Considerato, inoltre, che il primo motivo di ricorso è anche versato in fatto, in quanto add circostanze non emergenti dalla pronunzia avversata.
Considerato, inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha offe una motivazione completa sulla recidiva, in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi ris consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pe rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023 COGNOME, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, COGNOME; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
Dal canto suo, la ricorrente sostiene una tesi singolare, vale a dire quella secondo cui prop l’esistenza, tra gli NOME, di precedenti per lo stesso reato deporrebbe per l’assenza progressione criminale.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata non si presta alle critiche della ricorrente, giacché, come più volte ribadito dalla giurispru di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imput meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025.