Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Critica Specifica
L’ordinanza n. 22063 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Il caso in esame riguarda un appello contro una condanna per truffa, respinto perché i motivi erano una mera riproposizione di argomentazioni già valutate, senza una critica puntuale alla sentenza di secondo grado.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Gli imputati, non soddisfatti della decisione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso degli Imputati
I ricorrenti basavano la loro difesa su due punti fondamentali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Contestavano la valutazione delle prove che aveva portato alla loro condanna, ritenendo che la loro responsabilità penale non fosse stata adeguatamente dimostrata.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Sostenevano che, anche se colpevoli, il fatto fosse di così lieve entità da meritare l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha dichiarati “indeducibili”, un termine tecnico per indicare che non potevano essere presi in considerazione. La ragione di questa decisione è cruciale: i motivi del ricorso erano semplici riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello. In altre parole, gli imputati non avevano mosso una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si erano limitati a ripetere le loro tesi difensive.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso è inammissibile quando non “dialoga” con la sentenza che contesta, ovvero non ne analizza criticamente il ragionamento per evidenziarne gli errori di diritto o i vizi logici.
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione esauriente sia sul compendio probatorio a carico degli imputati (a pagina 4 della sentenza) sia sulle ragioni che escludevano l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità (a pagina 6). Di fronte a queste argomentazioni, i ricorrenti avrebbero dovuto spiegare perché quella motivazione era errata, e non semplicemente riaffermare la propria posizione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per i ricorrenti. La Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnico, specifico e mirato a colpire le fondamenta giuridiche della decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con un inevitabile esito negativo e un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso presentato dagli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava una critica specifica e analitica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali erano le principali richieste dei ricorrenti?
I ricorrenti contestavano la loro condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) per vizio di motivazione e violazione di legge, e chiedevano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e pag. 6 della sentenza con riferimento alle comprovate motivazioni che hanno escluso l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere stensore