Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già bocciate nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla necessità di formulare critiche argomentate e pertinenti alla decisione che si intende contestare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di violenza privata, lesioni e danneggiamento. La sentenza, confermata dalla Corte d’Appello, negava all’imputato la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge proprio in relazione a tale diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le richieste del ricorrente, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente sulla valutazione della qualità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: la genericità rende il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno qualificato il ricorso. La Corte ha osservato che l’unico motivo presentato non era altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e, soprattutto, motivatamente respinto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la sostituzione della pena basandosi su elementi concreti e gravi: la presenza di numerosi precedenti penali specifici a carico dell’imputato e la commissione di altri reati durante un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.
Secondo la Cassazione, il ricorrente non ha mosso una critica argomentata e specifica contro queste precise ragioni. Si è limitato a riproporre la sua richiesta in modo generico, senza contestare nel merito le valutazioni della Corte territoriale. Questo comportamento processuale rende i motivi di ricorso solo “apparenti” e non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di criticare puntualmente la sentenza impugnata. Citando precedenti consolidati, la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere specifici per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le motivazioni in essa contenute. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, senza un’adeguata argomentazione, porta inevitabilmente a un esito negativo, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie. Un monito chiaro sull’importanza della tecnica e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito. Mancavano di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Quali erano le ragioni per cui era stata negata la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità?
La sostituzione della pena era stata negata dalla Corte di merito a causa della presenza di plurimi precedenti penali specifici del ricorrente e della commissione di altri reati durante un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata, lesioni e danneggiamento;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia la violazione della legge in ordine all’omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità – è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che individua le ragioni del diniego nella presenza di plurimi precedenti penali specifici e nella commissione di reati durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025.