Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a una revisione della sentenza. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua formulazione imprecisa.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata dalla Corte di Appello di Torino, per il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di doglianza.
Le Censure Mosse dal Ricorrente
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali argomentazioni:
1. Violazione dell’art. 49 c.p. (reato impossibile): Secondo la difesa, la falsificazione era così grossolana da non poter ingannare nessuno, rendendo il reato “impossibile” e, di conseguenza, non punibile. Si contestava quindi alla Corte d’Appello di non aver correttamente applicato questa norma.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Il secondo motivo lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla pena inflitta, ritenendola ingiusta. Tuttavia, la critica era formulata in termini generali, senza indicare specificamente quali aspetti della motivazione della sentenza fossero errati o illogici.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato dettagliatamente le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, analizzando separatamente ciascun motivo.
Il Rigetto del Primo Motivo: il Reato non era “Impossibile”
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 49 c.p., la Cassazione ha qualificato il motivo come “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato sul punto, spiegando che per accertare la contraffazione si erano resi necessari ulteriori accertamenti da parte degli operanti. Questo dettaglio è cruciale: se un falso non è immediatamente riconoscibile a prima vista ma richiede verifiche approfondite, non può essere considerato “grossolano”. Di conseguenza, non sussistono le condizioni per parlare di reato impossibile.
La Genericità del Secondo Motivo come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che la censura relativa al trattamento sanzionatorio era “generica per indeterminatezza”. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a criticare la pena in modo vago, senza individuare i passaggi illogici o le errate applicazioni della legge nella motivazione della Corte d’Appello. Questa mancanza di specificità impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali siano i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una formulazione non adeguatamente specifica e dettagliata. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è indispensabile “smontare” la motivazione del giudice precedente, evidenziando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La lezione è chiara: la tecnica e il rigore nella redazione degli atti sono elementi imprescindibili per una difesa efficace in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto generico e indeterminato. Non indicava gli elementi specifici della censura contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Corte ha ritenuto che si trattasse di un ‘reato impossibile’?
No, la Corte ha considerato manifestamente infondato il motivo relativo al reato impossibile (art. 49 c.p.). Ha evidenziato che la sentenza di appello aveva correttamente motivato che la contraffazione non era grossolana, tanto che erano stati necessari ulteriori accertamenti per verificarla.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 477 in relazione all’art. 482 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen. – è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in ragione della necessità per gli operanti di effettuare ulteriori accertamenti allo scopo di verificare l’eff contraffazione;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ,Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore