Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici e fondati
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale articolare motivi di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente solidi. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a un’ulteriore sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di truffa e falso. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
I Motivi del Ricorso: Un Triplice Tentativo di Difesa
La strategia difensiva si basava su tre pilastri:
1. Contestazione di un’aggravante: Si lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.).
2. Richiesta di non punibilità: Si denunciava un ulteriore vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Concessione delle attenuanti generiche: Infine, si criticava la sentenza per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità dei motivi presentati. I primi due motivi, relativi all’aggravante e alla tenuità del fatto, sono stati giudicati manifestamente infondati. Il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato invece ritenuto generico per indeterminatezza. Questa distinzione è cruciale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Le Motivazioni: Chiarezza e Specificità sono Essenziali
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni del rigetto. Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata aveva spiegato chiaramente perché l’aggravante fosse applicabile e perché il pregiudizio patrimoniale non potesse essere considerato di “particolare tenuità”, rendendo le critiche del ricorrente palesemente prive di fondamento.
Il punto più interessante riguarda però il terzo motivo. La Corte lo ha definito “generico” perché il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti senza indicare quali specifici elementi, trascurati dalla Corte d’Appello, avrebbero dovuto giustificarne il riconoscimento. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Una censura generica non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già valutate. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per avere successo, un ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, argomentandoli in modo puntuale e pertinente. Proporre motivi manifestamente infondati o generici non solo non porta al risultato sperato, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico, oppure quando sono generici e indeterminati, cioè non specificano chiaramente i vizi della sentenza impugnata come richiesto dalla legge.
Perché la Corte ha ritenuto generico il motivo sulle attenuanti generiche?
Perché il ricorrente non ha indicato gli specifici elementi di fatto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare per concedere le attenuanti. La censura era formulata in modo vago, senza fornire alla Corte di Cassazione i parametri necessari per valutare la presunta erroneità della decisione precedente.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata considerata un errore?
No. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione logica e giuridicamente corretta. I giudici di merito avevano esplicitato validamente le ragioni per cui il danno patrimoniale causato non possedeva i tratti della particolare tenuità richiesti dall’art. 131-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 640, 476, 482, 61, nn. 2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. – è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen. non presentando il pregiudizio patrimoniale cagionato i tratti della particolare tenuità;
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.