Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 19 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 marzo 2024, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto per i reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 e 10, comma 3, d.l. n. 14/2017 commessi in data 28/07/2020;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, nonostante l’appello proposto, limitandosi a dare rilievo all’accertamento compiuto dai vigili urbani senza valutarlo criticamente, in particolare quanto all’avere il ricorrente chiesto o ricevuto denaro per far parcheggiare gli automobilisti e all’avere egli riportato già una precedente sanzione definitiva per analoga condotta, e per avere omesso di concedere le attenuanti generiche solo per la presenza di precedenti penali;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, nonché specifica proprio sulle problematiche nuovamente sollevate, circa il possesso o meno di denaro da parte del ricorrente, e circa le modalità di accertamento della definitività della sanzione precedentemente irrogata, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per mancanza di specificità, anche quanto alla doglianza per l’omessa concessione delle attenuanti generiche, limitandosi a contestare in modo generico la decisione della sentenza impugnata, che invece ha esaminato in modo dettagliato le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, per la mancanza di elementi che incidano, in termini favorevoli, sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ed in particolar evidenziando la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle
molte condanne già riportate, per reati contro il patrimonio e contro la persona;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Il Consigliere estensore
Così deciso il 23 ottobre 2025
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