Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione, la forma è sostanza. Un principio ribadito con forza dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un requisito fondamentale del processo penale: l’onere per chi impugna di formulare critiche precise e pertinenti, pena il rigetto dell’atto e ulteriori conseguenze economiche. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: la contestazione della mancata disapplicazione della recidiva. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero escluso l’aggravante legata ai precedenti penali dell’imputato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito della questione sulla recidiva. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile definendo il motivo presentato come “aspecifico”.
La Corte ha osservato che la semplice lettura del provvedimento impugnato era sufficiente a dimostrare come le argomentazioni dei giudici d’appello fossero caratterizzate da una “lineare e coerente logicità”. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non si è confrontato con questa logicità, limitandosi a sollevare una critica generica senza smontare punto per punto il ragionamento seguito nella sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: i motivi di impugnazione non possono essere vaghi o astratti. Devono, al contrario, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’appello non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio mirato a correggere specifici errori (di legge o di valutazione) commessi dal giudice precedente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello sulla recidiva fosse errato, ma si è limitato a contestarne l’esito. Questo approccio è stato ritenuto insufficiente e, pertanto, il ricorso è stato giudicato “aspecifico”, cioè privo di quella concretezza necessaria per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione processuale della declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La stesura di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non basta dissentire dalle conclusioni del giudice; è indispensabile articolare una critica puntuale, logica e supportata da riferimenti normativi e fattuali.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per l’impiego di risorse in un procedimento giudiziario inutile; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o formulate in modo negligente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto “aspecifico”, ovvero troppo generico e vago. Il ricorrente non ha adeguatamente criticato la logica coerente e lineare della motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’unico argomento del ricorso era la richiesta di non applicare l’aggravante della recidiva, ovvero la condizione di chi commette un reato dopo essere già stato condannato in via definitiva per un altro crimine.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
n. 46216 /23 Capalbo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione dell – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argom sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024