Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che critichino in modo puntuale le fondamenta della decisione che si intende contestare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per genericità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Tensione in Istituto Penitenziario
Il caso ha origine all’interno di un istituto penitenziario, dove un detenuto, protestando per la presunta mancanza d’acqua, ha tenuto una condotta minacciosa nei confronti di un agente della Polizia Penitenziaria. Le espressioni intimidatorie utilizzate hanno reso necessario l’intervento di altro personale per riportare la calma. A seguito di questo episodio, l’individuo è stato condannato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un vizio procedurale ben preciso: la genericità e l’aspecificità dei motivi addotti dal ricorrente. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione era privo di una reale censura contro la decisione della Corte d’Appello e, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a ripetere le proprie tesi o a esporre doglianze generiche, ma deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha contestato efficacemente la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, la quale aveva evidenziato la sua condotta minacciosa e l’uso di espressioni intimidatorie. L’appello ignorava completamente le affermazioni del provvedimento censurato, cadendo così nel vizio di ‘aspecificità’. Citando un proprio precedente (sentenza n. 34270/2007), la Corte ha ribadito che un’impugnazione non può prescindere da un confronto critico con la sentenza che si contesta. La mancanza di questo confronto rende il motivo del ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza che si vuole annullare. Non è una mera riproposizione delle proprie ragioni, ma un dialogo critico con le motivazioni del giudice. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile:
1. Analizzare puntualmente ogni passaggio della motivazione della sentenza impugnata.
2. Identificare gli errori di diritto o i vizi logici nel ragionamento del giudice.
3. Costruire argomentazioni specifiche che dimostrino perché quel ragionamento è errato.
L’esito di questo caso – con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende – sottolinea le conseguenze negative di un’impugnazione formulata in modo superficiale. La giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede precisione, specificità e rigore tecnico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando manca una specifica correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e i motivi presentati nell’atto di impugnazione, ovvero quando non fornisce una critica puntuale al provvedimento che si contesta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La protesta per un disservizio giustifica una condotta minacciosa verso un pubblico ufficiale?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, no. La Corte si è concentrata sulla condotta minacciosa e intimidatoria del ricorrente come elemento centrale del reato, separandola dal contesto della protesta che l’ha originata. L’inammissibilità del ricorso ha impedito un esame approfondito di questo specifico punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di una e censura nei confronti della decisione impugnata; che il ricorrente, lungi dal contestare direzione carceraria per la mancanza di acqua nell’istituto, ha posto in essere condott minacciosa utilizzando espressioni intimidatorie nei confronti dell’appartenente alla Poliz Penitenziaria, tanto da essere necessario l’intervento di altro personale per ricondurre situazione alla calma; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se m ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 de 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024