Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici
L’esito di un processo non si esaurisce sempre con la sentenza di primo o secondo grado. L’impugnazione in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti rigorosi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi applicati e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per plurime ipotesi di evasione. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità, la valutazione sulla recidiva, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che tutti i motivi proposti erano mere riproduzioni di argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Sulla Genericità dei Motivi
Il vizio fondamentale del ricorso era la sua natura generica. Invece di individuare specifici errori di diritto nella sentenza d’appello, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi, dimostrando di non aver colto (o voluto cogliere) la logica giuridica della decisione precedente. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Recidiva e la Pericolosità dell’Imputato
La Corte ha confermato la correttezza della valutazione sulla recidiva. La ripetizione dei reati e le condanne precedenti, secondo i giudici, dimostravano un'”indifferenza e disprezzo delle disposizioni impartite”. Tale comportamento giustificava un trattamento sanzionatorio più severo, in ragione della palesata maggiore pericolosità sociale del soggetto.
L’Esclusione dell’Art. 131-bis e le Attenuanti Generiche
Anche le censure relative alla mancata applicazione di istituti favorevoli al reo sono state respinte. La pluralità dei reati contestati è stata ritenuta indicativa di una “condotta abituale”, una condizione che per legge osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Allo stesso modo, le attenuanti generiche sono state negate perché, a fronte degli elementi addotti dalla difesa, prevaleva il profilo personologico negativo dell’imputato, già gravato da condanne definitive per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso deve essere specifico e pertinente. Non basta dissentire dalla decisione precedente; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e perché il giudice di merito abbia sbagliato nell’interpretare o applicare la legge. La decisione di inammissibilità è quindi una sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta questi canoni essenziali. La Corte ribadisce che la valutazione del profilo di pericolosità e la concessione delle attenuanti rientrano nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è logicamente motivato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la strategia difensiva in Cassazione non può consistere nella semplice riproposizione dei motivi d’appello. È indispensabile un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata per costruire un ricorso specifico e non generico. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle istanze difensive, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una corretta tecnica di redazione dell’atto di impugnazione è, dunque, fondamentale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, riproduttivi di argomentazioni già respinte e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La pluralità di reati impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, la Corte ha stabilito che la pluralità dei reati contestati può configurare un “carattere abituale della condotta”, che è una delle cause ostative previste dalla legge per l’applicazione di tale beneficio.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche anche se la difesa presenta elementi a favore?
Possono essere negate perché la loro concessione è una valutazione discrezionale del giudice. Nell’ordinanza, la Corte ha ritenuto che il profilo personologico negativo del ricorrente, con precedenti condanne per reati gravi, superasse gli elementi positivi offerti dalla difesa, giustificando così il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatament confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine alle plurime ipotes evasione (primo motivo), i delitti fossero integrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo es il ricorrente uscito dall’abitazione in cui era obbligato a rimanere; quanto alla contestata rec (terzo motivo), come proprio la realizzazione dei reati e le precedenti condanne dimostrassero un’indifferenza e disprezzo delle disposizioni impartite e giustificasse, in ragione della pale maggiore pericolosità, il trattamento sanzionatorio più severo; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), come proprio pluralità dei reati contestati deponesse per il carattere abituale della condotta; quanto mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo), come, a fronte di elementi pur addotti dalla difesa, non fossero valorizzabili elementi che superassero l’apprezzato profi personologico del ricorrente già condannato in via definitiva per omicidio colposo e guida in stat di ebrezza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024