Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: i motivi del ricorso devono essere specifici e pertinenti. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme un caso emblematico che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso: Un Errore di Impugnazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, commesso nel novembre 2020, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, i motivi presentati nel ricorso erano palesemente estranei alla vicenda processuale. Invece di contestare la condanna per evasione, le argomentazioni facevano riferimento a un reato completamente diverso – un furto d’acqua risalente al 2010. Questo errore ha reso i motivi del ricorso non solo generici, ma anche “eccentrici”, ovvero totalmente scollegati dall’oggetto del giudizio.
L’Analisi della Corte: la genericità che porta a un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha prontamente rilevato la totale inadeguatezza dell’impugnazione. Il principio fondamentale è che chi ricorre ha l’onere di confrontarsi specificamente con la sentenza che intende contestare. Non è possibile presentare argomenti astratti o, come in questo caso, relativi a un’altra fattispecie di reato. La mancanza di pertinenza tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata rende l’atto incapace di attivare un valido giudizio di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato aveva sollevato anche un’altra questione, chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche questo motivo, però, è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato che l’appellante non si era confrontato con la specifica motivazione che la Corte d’Appello aveva fornito per negare tale beneficio. Invece, aveva riportato argomentazioni relative a un altro procedimento, dimostrando ancora una volta di non aver analizzato e contestato puntualmente la sentenza oggetto del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha stabilito che tutti i motivi di ricorso erano generici. Il primo gruppo di motivi era afferente a un reato (furto d’acqua del 2010) diverso da quello per cui si procedeva (evasione del 2020). Il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., era altrettanto generico perché non si confrontava con le ragioni specifiche espresse dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questa totale assenza di un confronto critico e pertinente con la decisione ha reso l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico, imponendone la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la specificità dei motivi. Un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere un atto generico, ma deve contenere una critica mirata e argomentata delle specifiche ragioni di fatto e di diritto della sentenza che si contesta. L’errore di presentare motivi non pertinenti o che non dialogano con la motivazione del giudice precedente si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non pertinenti alla sentenza impugnata. Essi, infatti, si riferivano a un reato di furto d’acqua del 2010, mentre la condanna riguardava un reato di evasione del 2020.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le argomentazioni non sono specifiche e non si confrontano direttamente con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando. In questo caso, la genericità derivava dal fatto che i motivi erano relativi a un procedimento completamente diverso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNN
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto afferenti a delitti di f acqua risalenti al 2010, ipotesi differente dal delitto di evasione del 2 novembre 2020 (da rilevante ai fini della disciplina della prescrizione per cui vi è eccentrico motivo di rico ordine al quale è stata conferma la decisione del Tribunale;
rilevato che anche l’ultimo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis si presenta generico poiché non si confronta con la specifica motivazione che ha reso sul punto la Corte di appello (differente da quella riportata nel rico e riferita ad altro fatto di reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024