Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un errore comune che può costare caro: la genericità dei motivi di appello. Quando un’impugnazione non attacca specificamente le fondamenta della decisione precedente, il rischio è quello di vederla dichiarata come ricorso inammissibile, senza nemmeno un’analisi nel merito. Questo principio è stato riaffermato in un caso riguardante il reato di evasione, dove la difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il delitto di evasione, ha presentato ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. La difesa sosteneva che le circostanze del reato rientrassero in questa categoria, meritando quindi un esito processuale più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto la richiesta del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se il fatto fosse o meno di particolare tenuità. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente su un vizio procedurale: la formulazione del motivo di ricorso. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che rende il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era ‘generico’ e si configurava come una ‘mera evocazione’ della norma. In altre parole, la difesa si era limitata a richiamare l’articolo 131-bis c.p. senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato un principio fondamentale del diritto processuale: un atto di impugnazione, per essere valido, deve stabilire una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle contenute nella decisione impugnata. Non è sufficiente affermare che una norma sia stata violata; è necessario dimostrare come e perché il giudice precedente abbia errato nella sua applicazione, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. Citando un precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), la Corte ha ribadito che ignorare le affermazioni del provvedimento censurato fa cadere il ricorso nel vizio di aspecificità, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere superficiale. Ogni motivo di impugnazione deve essere costruito come una critica puntuale e circostanziata della sentenza che si intende contestare. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione del giudice precedente e smontarla pezzo per pezzo con argomenti giuridici pertinenti. Limitarsi a enunciare un principio di diritto o a richiamare una norma senza calarla nel contesto specifico del provvedimento impugnato equivale a presentare un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico. La difesa si è limitata a evocare la mancata applicazione di una causa di non punibilità senza sviluppare una critica specifica e correlata alle motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘genericità dei motivi’ si intende la mancanza, nell’atto di impugnazione, di una critica puntuale e argomentata contro la decisione del giudice precedente. Un motivo è generico quando non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa, risultando in una contestazione vaga e non specifica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di evasione è generico in quanto privo di effettiva censura meramente evocata; che, infatti, il ricorso è inammissibile genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tr tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024