Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e ben argomentati. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere l’importanza della precisione tecnica negli atti giudiziari.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato quattro distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Tali motivi vertevano su aspetti cruciali del processo penale: il riconoscimento delle attenuanti generiche, il calcolo della pena, l’applicazione della continuazione tra reati e l’eccessività della sanzione inflitta.
I Motivi del Ricorso Sottoposti alla Corte
L’appellante ha basato la sua difesa su quattro pilastri principali:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti, nonostante, a dire del ricorrente, ne sussistessero i presupposti.
2. Errato calcolo della pena: Il secondo motivo criticava il metodo con cui era stata quantificata la sanzione, ritenendolo viziato.
3. Mancata applicazione della continuazione: Si sosteneva che i diversi reati contestati fossero legati da un unico disegno criminoso e che, pertanto, dovesse essere applicato il più favorevole istituto della continuazione.
4. Eccessività della pena: Infine, si contestava in via generale la pena come sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità di tutti i motivi proposti, senza nemmeno la necessità di entrare nel merito delle questioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato punto per punto le ragioni dell’inammissibilità.
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto la valutazione della Corte d’Appello “ineccepibile”. La decisione di non concederle era ben motivata dalla mancanza di elementi favorevoli all’imputato, dalla gravità del fatto e dai suoi seri precedenti penali.
Il motivo sull’errato calcolo della pena è stato liquidato come “palesemente generico”, ovvero privo di argomentazioni specifiche e dettagliate che potessero far emergere un reale errore di diritto da parte del giudice di merito.
Anche la censura sulla mancata applicazione della continuazione è stata giudicata generica. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso la sussistenza di un “medesimo disegno criminoso”, e il ricorrente non aveva fornito elementi concreti per contrastare tale valutazione.
Infine, il motivo sull’eccessività della pena è stato qualificato come una critica generica all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, potere che non può essere sindacato in sede di legittimità se correttamente motivato, come nel caso di specie.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica lamentela contro la sentenza impugnata. Deve, al contrario, articolare censure specifiche, indicando con precisione le norme di legge che si assumono violate e le ragioni di tale violazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo la condanna definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione manifestamente infondati o eccessivamente generici, senza argomentazioni specifiche in grado di contestare efficacemente la sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava quattro aspetti della sentenza: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, un presunto errore nel calcolo della pena, la mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati e l’eccessività della sanzione finale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 17/12/1951
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che quanto al primo motivo le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate in ragione della ineccepibile valutazione in ordine alla mancanza di elementi favorevoli e sul rilievo della gravità del fatto e dei nueosi e seri preceden carico, tra i quali uno specifico;
Ritenuto che il secondo motivo sull’errato calcolo della pena è palesemente generico;
Ritenuto che il terzo motivo sulla mancata applicazione della continuazione è genericamente proposto rispetto alla ineccepibile valutazione a riguardo dell’insussistenza di elementi che riconducano i reati al medesimo disegno criminoso;
Ritenuto che il quarto motivo sulla eccessività della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice d merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.