Ricorso Inammissibile: Lezioni dalla Cassazione su Motivi Generici e Aspecifici
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20944 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi generici, aspecifici o non proposti nel corretto grado di giudizio. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la rigorosa logica che governa il processo penale e l’importanza di una strategia difensiva precisa e puntuale in ogni sua fase.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Contro una Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. La difesa ha tentato di ribaltare la decisione della Corte di Appello di Potenza basando il proprio ricorso per cassazione su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di vizi procedurali e di merito che meritano un’analisi approfondita.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato singolarmente ciascun motivo, evidenziando le ragioni specifiche dell’inammissibilità.
Primo Motivo: L’Inapplicabilità dell’Art. 131-bis c.p.
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano spiegato le ragioni per cui non applicavano il beneficio e questa spiegazione non è stata specificamente contestata. Inoltre, la Cassazione ha ricordato un principio consolidato: il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dalla stessa norma incriminatrice, impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., in quanto su tale punto si era già formato il giudicato.
Secondo Motivo: La Tardiva Richiesta delle Attenuanti Generiche
Ancora più netta la decisione sul secondo motivo. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche non era mai stata presentata come motivo di appello. La Corte ha ribadito che non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto del precedente gravame. Farlo significherebbe chiedere alla Cassazione di annullare una decisione per un difetto di motivazione su un punto che, intenzionalmente, non era stato sottoposto al giudice del merito.
Terzo Motivo e ricorso inammissibile: La Sospensione Condizionale
Anche il terzo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità. La Corte territoriale aveva negato il beneficio evidenziando i “diversi precedenti penali” dell’imputato, che dimostravano una “certa propensione alla condotta criminosa”. Il ricorso, secondo la Cassazione, non ha offerto motivi di contrasto a questa affermazione, limitandosi a una doglianza generica e non pertinente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte di non limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma di confrontarsi analiticamente con le argomentazioni del giudice. In secondo luogo, il principio devolutivo dell’appello, per cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Sollevare questioni nuove in Cassazione è una pratica inammissibile. Infine, la Corte ha sottolineato come la presenza di precedenti penali sia un elemento legittimamente valutabile dal giudice di merito per negare la sospensione condizionale, e una tale valutazione, se motivata, non può essere messa in discussione con argomenti vaghi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La preparazione di un’impugnazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza che si intende contestare. Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e deve affrontare direttamente le ragioni esposte dal giudice precedente. Omettere un motivo in appello significa precludersi la possibilità di discuterlo in Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando ulteriormente la posizione dell’imputato. La strategia processuale deve essere definita con cura fin dal primo grado, anticipando tutte le possibili linee difensive da sviluppare nei successivi gradi di giudizio.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure se sollevano questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio (appello).
Il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto impedisce l’applicazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.?
Sì, la Corte ha confermato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (prevista dalla norma specifica del reato) preclude la possibilità di ottenere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di circostanze attenuanti non richieste in appello?
No, non è possibile. La Corte ha ribadito che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, poiché ciò sottrarrebbe illegittimamente la questione alla cognizione del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20944 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975;
considerato che, quanto al primo motivo sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio con motivazione che non è stata attaccata in ricorso. Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscer la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 de/ 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);
rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportati nell’impugnata sentenza, il tema non era stato oggetto di gravame; infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione pe essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316);
Rilevato che è inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto generico ed aspecifico, dal momento che non si confronta e non offre motivi di contrasto all’affermazione della Corte territoriale che ha rilevato come il COGNOME fosse gravato da “diversi precedenti penali che evidenziano una certa propensione alla condotta criminosa”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024