Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non una semplice ripetizione di argomentazioni già discusse. Un recente caso ha ribadito questo principio, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e mirata nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Furto e Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, previsto dall’articolo 624 bis del codice penale. L’imputato era stato accusato di aver rubato due biciclette a pedalata assistita. In appello, la Corte aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: mentre confermava la condanna per due capi d’imputazione, rilevava il difetto di querela per un terzo capo, procedendo a una rideterminazione della pena complessiva. Insoddisfatto, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali. Il primo contestava la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della recidiva, mentre il secondo lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Ripetitività dei Motivi e la Genericità
La Corte ha osservato che i motivi presentati erano essenzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Proporre le stesse identiche argomentazioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Inoltre, il secondo motivo relativo alla speciale tenuità del danno è stato giudicato generico. A fronte di un danno patrimoniale non irrilevante (il valore di una delle due biciclette era indicato in 500 euro), l’imputato non ha specificato quali elementi concreti, trascurati dal giudice di merito, avrebbero dovuto portare a una valutazione di ‘speciale’ lievità del danno.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile quando manca di specificità. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario indicare con precisione il vizio di legge o il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorrente fossero una mera riproposizione di argomenti già vagliati, senza alcun nuovo profilo di illegittimità. Riguardo all’attenuante, la Corte ha sottolineato che il concetto di ‘speciale tenuità’ richiede una valutazione complessiva che va oltre il mero valore economico, ma il ricorrente ha omesso di fornire elementi concreti a supporto della sua tesi, rendendo la doglianza astratta e, quindi, generica. La conseguenza di questa impostazione difensiva è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e non ripetitive. La difesa non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti, ma deve individuare e dimostrare i precisi errori di diritto commessi dal giudice d’appello. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, confermando la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure quando sono generici e non indicano elementi concreti a sostegno delle proprie tesi.
Perché la Corte non ha concesso l’attenuante del danno di ‘speciale tenuità’?
La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché l’imputato non ha fornito elementi concreti per dimostrare la speciale tenuità del danno. Inoltre, ha considerato che il valore di due biciclette a pedalata assistita (di cui una valutata 500 euro) non costituisce un danno così lieve da poter essere qualificato come ‘speciale’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, la conferma della condanna decisa dalla Corte d’Appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all’art. 624 bis cod. pen. (capi A e C), mentre ha rilevato il difetto di querela per il delitto di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della recidiva e sempre pag. 5 sul diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.);
Ritenuto inoltre che il secondo motivo è generico, poiché a fronte di un danno non certo tenue corrispondente al valore della refurtiva (due biciclette con pedalata assistita, valore indicato in euro 500,00 per la bicicletta di cui al capo C), non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno arrecato dovrebbe valutarsi in termini di “speciale” tenuità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024