Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza n. 19791/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per assicurare che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto concrete e non su mere contestazioni dei fatti già valutati nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per un reato riqualificato in furto con strappo pluriaggravato, oltre che per le lesioni personali causate alla vittima durante l’azione delittuosa. La difesa aveva sollevato diverse censure, contestando sia aspetti procedurali sia la valutazione del merito effettuata dai giudici dei gradi precedenti, inclusa la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su una serie di considerazioni precise che meritano di essere esaminate nel dettaglio.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Cassazione ha rilevato che le doglianze presentate erano in gran parte una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello. I motivi mancavano di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti. Inoltre, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché contestavano una motivazione che, alla lettura del provvedimento, risultava logica, coerente ed esauriente.
Riqualificazione del Reato e Divieto di Reformatio in Peius
Un punto interessante toccato dalla Corte riguarda la riqualificazione del reato da parte del giudice d’appello. La difesa lamentava una violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero il principio che impedisce di peggiorare la situazione dell’imputato in appello. La Corte ha chiarito che, sebbene il reato fosse stato riqualificato in una fattispecie più grave (furto con strappo pluriaggravato e non prescritto), ciò non aveva comportato alcun aumento di pena. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione del suddetto divieto. La Corte ha anche sottolineato la prevedibilità dell’evento più grave (le lesioni alla vittima) da parte dell’imputato, un elemento cruciale per la configurazione del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine del processo di Cassazione: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. I giudici della Suprema Corte non possono riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa e priva di vizi logici o giuridici, sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e la qualificazione del reato, sia per l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. La presentazione di un ricorso inammissibile, perché generico e non specifico, si scontra inevitabilmente con questi principi procedurali, portando a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna alle spese.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per cassazione con estrema precisione e specificità. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione di merito, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica. La decisione serve da monito: un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere censure già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando sono manifestamente infondati.
La riqualificazione di un reato in una fattispecie più grave in appello viola sempre il divieto di ‘reformatio in peius’?
No. Secondo questa ordinanza, se la riqualificazione giuridica del fatto non comporta un concreto aumento della pena inflitta all’imputato, il divieto non è violato.
Perché la Corte ha confermato l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse sorretta da una motivazione adeguata. L’esclusione è stata giustificata tenendo conto della gravità complessiva della condotta, che includeva anche lesioni personali a danno della vittima, e della prevedibilità di tale evento dannoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da COGNOME NOME; lette le conclusioni difensive, ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critic analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente ai motivi processuali, tenuto conto che la riqualificazione del reato di furto con strappo di cui al capo B, non prescritto perché pluriaggravato, non ha comportato alcun aumento di pena e pertanto nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto della prevedibilit dell’evento più grave da parte del ricorrente anche in ragione della sussistenza del reato di lesioni personali a carico della vittima (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. U, n. 31617 del 26=06/2015, COGNOME (quanto alla questione della prevedibilità);
che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. ed alle censure subordinate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore