Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma può anche comportare conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19346/2024) ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa drastica conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dall’art. 73, comma V, del DPR 309/1990, concernente la materia degli stupefacenti. L’imputato, non accettando la conferma della sua condanna, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Nel suo atto, lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “genericità e aspecificità” dei motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato che l’impugnazione si limitava a una critica vaga e non correlata alla struttura motivazionale della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in che modo e perché le argomentazioni della Corte d’Appello fossero errate, ignorando completamente gli elementi probatori che avevano fondato il giudizio di colpevolezza.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente. Citando precedenti sentenze (tra cui la n. 8825/2016 delle Sezioni Unite), la Corte ha chiarito che un ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, pena la sua inefficacia.
Le conseguenze di questa declaratoria sono state dirette e onerose. Poiché l’inammissibilità è stata attribuita a “colpa del ricorrente” (principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000), quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’atto di impugnazione non è una semplice formalità, ma un esercizio tecnico che richiede precisione e rigore. Chi intende contestare una sentenza deve formulare critiche specifiche, pertinenti e puntuali, dimostrando di aver compreso e analizzato a fondo la decisione precedente. Un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo e, come dimostra questo caso, comporta la certezza di ulteriori spese. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la qualità e la specificità dell’argomentazione sono i presupposti indispensabili per accedere a un giudizio di merito in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘generici e aspecifici’. Il ricorrente non ha stabilito una correlazione tra le sue argomentazioni e le motivazioni specifiche della sentenza impugnata, fallendo nel contestare puntualmente gli elementi probatori su cui si basava la condanna.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
Quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente, questi viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici e aspecifici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono vaghe e non individuano in modo preciso gli errori di diritto o di motivazione che si presume il giudice abbia commesso. In pratica, è un’impugnazione che non affronta e non smonta il ragionamento specifico della decisione che contesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del per il reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell’art. 129 cod. proc. pen.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sati giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si giudizio di colpevolezza dell’imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per g dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 2 COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
COGNOME Consigliere estensore
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