Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Fa Chiarezza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso offre una lezione cruciale sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben argomentati, che si confrontino direttamente con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente il materiale probatorio e avessero omesso di disporre ulteriori approfondimenti istruttori che, a suo dire, avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, la censura mossa dall’imputato era formulata in termini “generici e aspecifici”. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a una critica vaga e non puntuale, senza indicare con precisione quali fossero i passaggi illogici o carenti nella motivazione della sentenza d’appello.
Inoltre, il ricorrente non aveva specificato quali prove decisive sarebbero state ignorate o quali integrazioni istruttorie avrebbero potuto concretamente cambiare l’esito del processo. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. Un’impugnazione è inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle sviluppate nella decisione che si contesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione; è necessario “smontare” punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte fallacie.
I giudici hanno richiamato importanti precedenti, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825 del 27/10/2016), che ha stabilito come l’atto di impugnazione non possa ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, pena il cadere nel vizio di aspecificità. Il ricorso, invece di confrontarsi con la “soddisfattiva e giuridicamente corretta motivazione” della Corte d’Appello, si era limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione non è un mero atto formale. Richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di formulare critiche precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro, a dimostrazione che un’impugnazione superficiale ha un costo tangibile. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la specificità e la pertinenza sono i pilastri di un’azione legale efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici e aspecifici. Il ricorrente non ha indicato in modo preciso i punti della sentenza d’appello che contestava, né ha spiegato perché il ragionamento del giudice fosse errato.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un motivo di ricorso?
Per aspecificità si intende la mancanza di una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata. Un motivo è aspecifico quando non stabilisce una chiara correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle contenute nella sentenza che si sta contestando, limitandosi a lamentele vaghe.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale era stata confermata del ricorrente per il reato cui all’art. 624 bis 625 n.2 cod pen.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione del istruttorio acquisito e alla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di integrazion avrebbero consentito ai giudici di merito di pronunciarsi in altri termini. ~),
La prospettata censura è generica non tenendo conto della satisfattiva giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territorial ampiamente argomentato in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, richi modo organico, coerente e certamente non manifestamente illogico i dati istruttori ine a carico del ricorrente. Il motivo di ricorso, peraltro, non indica neppure i punti affetti dal lamentato vizio di motivazione né quale prova decisiva avrebbe dovuto esse
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dal impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ig affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagament spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in fav cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle a
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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