Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità delle argomentazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso serve come un importante monito sulle conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente strutturata, che può portare non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato di resistenza. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di impugnazione. Il primo motivo mirava a contestare la ricostruzione della volontarietà della sua condotta, mentre il secondo si concentrava sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: la Genericità dei Motivi
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla manifesta genericità di entrambi i motivi di ricorso. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: Critiche Generiche sulla Volontarietà della Condotta
Il ricorrente contestava la volontarietà della condotta di resistenza, ma, secondo la Cassazione, lo ha fatto in modo superficiale e fattuale. Il motivo di ricorso non si è confrontato puntualmente con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva analiticamente spiegato perché la condotta dell’imputato dovesse considerarsi intenzionale. Invece di evidenziare specifici vizi logici o errori di diritto nel ragionamento dei giudici di merito, il ricorso si è limitato a una critica generica, quasi una riproposizione di argomenti già valutati e respinti, sconfinando in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Secondo Motivo: Un Ricorso Inammissibile anche sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla sanzione applicata, ha subito la stessa sorte. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha mosso critiche specifiche contro le puntuali motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la pena inflitta. Un motivo di ricorso che si limita a lamentare un trattamento sanzionatorio eccessivo senza demolire il percorso argomentativo del giudice di merito è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un chiaro esempio di come la tecnica di redazione di un ricorso per Cassazione sia cruciale. Non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e fondate in diritto, che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. La genericità e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti sono errori che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze, come dimostra questo caso, non sono solo processuali ma anche economiche, con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria che aggrava la posizione del ricorrente. Per i professionisti del diritto, questo rappresenta un costante promemoria sull’importanza della precisione e del rigore tecnico nell’arte di impugnare.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché i motivi del ricorso in questo caso sono stati considerati generici?
Sono stati considerati generici perché non si sono confrontati in modo specifico e puntuale con le motivazioni della sentenza d’appello. Sia la critica alla volontarietà della condotta che quella relativa alla pena erano formulate in modo vago, senza individuare precisi errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a dover pagare le spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa è una sanzione aggiuntiva prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non ammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall’imputato (pg. 2-3);
ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente