Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Reiterativi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Quando un appello si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte o a criticare genericamente la valutazione delle prove, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, confermando una condanna per ricettazione e sanzionando il ricorrente per aver presentato motivi non adeguati al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver utilizzato un assegno di provenienza illecita. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione volti a smontare l’impianto accusatorio e la logicità della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Generica
I motivi presentati dalla difesa si concentravano su due aspetti fondamentali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge sull’identificazione: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nell’identificarlo come la persona che materialmente consegnò l’assegno rubato. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza era carente e in violazione di legge.
2. Vizio di motivazione sulla valutazione delle prove: Un secondo motivo lamentava un’errata valutazione della documentazione fiscale prodotta, sostenendo che questa avrebbe dovuto portare a un esito assolutorio per insufficienza di prove.
In sostanza, la difesa tentava di mettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato dettagliatamente perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. La decisione si fonda su principi consolidati del processo penale, che delimitano strettamente l’ambito del giudizio di legittimità.
Il primo motivo è stato giudicato generico e reiterativo. La Corte ha osservato che le censure relative all’identificazione dell’imputato erano una semplice ripetizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già evidenziato nella sua sentenza “plurimi e convergenti elementi” che portavano all’identificazione certa del colpevole. Proporre nuovamente la stessa questione senza criticare specificamente il ragionamento del giudice di secondo grado equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa.
Anche il secondo motivo è stato considerato inammissibile. La Corte lo ha qualificato come un tentativo di sollecitare una “rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Il giudizio della Cassazione è un “sindacato di legittimità”, non di merito: il suo compito è verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria, non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso, anche in questo caso, non individuava specifici travisamenti delle prove o illogicità manifeste, ma si limitava a proporre una lettura dei documenti fiscali più favorevole alla difesa, invadendo un campo precluso alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche precise alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice, non sulla speranza di ottenere un nuovo esame dei fatti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese già respinte o a contestare genericamente l’apprezzamento delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze pratiche sono rilevanti: la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma a titolo sanzionatorio alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del suo appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “reiterativo”?
Significa che l’argomento presentato è una semplice ripetizione di una questione già sollevata e decisa in un precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuove e specifiche critiche alla logica o alla legalità della decisione già presa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma della sentenza impugnata, che diventa definitiva, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen. e 24 Cost., oltre ad essere generico, è reiterativo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 11 della sentenza impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi di carattere individualizzante ai fini dell’identificazione de ricorrente nella persona che consegnò l’assegno oggetto di ricettazione;
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea a sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali – si vedano pagg. 11-12 ove il giudice del merito ha congruamente e non illogicamente motivato in ordine alla rilevanza della documentazione fiscale acquisita -;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
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