Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi presentati. Quando l’atto di impugnazione si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la decisione impugnata, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa pronuncia per capire le implicazioni pratiche per chi si trova ad affrontare il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa nei confronti di un imputato. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, invece di contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, il ricorrente si limitava a riproporre le medesime doglianze già discusse e ritenute infondate nel giudizio di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione: la mancanza di specificità dei motivi, come previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: l’Importanza della Specificità in un Ricorso che si rivela Inammissibile
La motivazione della Corte è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riedizione delle difese svolte in appello. Per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende impugnare. Il ricorrente ha l’onere di individuare gli errori specifici (di fatto o di diritto) commessi dal giudice del gravame e di dimostrare come tali errori abbiano viziato la decisione.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che l’imputato aveva ignorato le ragioni esposte dalla Corte d’Appello (pagine 4-6 della sentenza impugnata), le quali avevano già smontato la sua versione dei fatti, giudicandola inverosimile sulla base di plurimi elementi probatori. Riproporre le stesse argomentazioni senza confutare la motivazione della sentenza d’appello equivale a presentare un ricorso generico, privo di quella correlazione necessaria tra le ragioni dell’impugnazione e il contenuto del provvedimento contestato. Questo difetto di specificità, secondo la Corte, determina inevitabilmente la declaratoria di un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva, senza che la Cassazione potesse esaminare nel merito la sua colpevolezza. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata per costruire motivi di ricorso specifici e pertinenti, unici in grado di superare il vaglio di ammissibilità e di ottenere una revisione della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso mancano di ‘specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non indicava in modo chiaro e puntuale le ragioni per cui si riteneva errata la decisione della Corte d’Appello. Mancava una correlazione tra le critiche mosse dal ricorrente e le argomentazioni sviluppate nella sentenza di secondo grado, rendendo il ricorso generico e non specifico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SASSARI il 03/12/1956
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsab dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondat giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo l’orientament consolidato della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato vedano, in particolare, pagg. 4-6 sui plurimi elementi da cui si è desunt sussistenza del dolo del delitto contestato nonché sulle ragi dell’inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall’imputato e dal test che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’a 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente