Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non meramente ripetitivo. L’ordinanza in esame offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile, con tutte le conseguenze negative del caso. Il concetto di ricorso inammissibile è centrale in questa decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già sottoposto a misure di prevenzione, veniva condannato sia in primo grado che in appello per la violazione delle prescrizioni imposte, in particolare per essersi allontanato dalla propria abitazione. La difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandosi essenzialmente su tre motivi:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo la prova della sua assenza dall’abitazione, sostenendo che il padre, rispondendo alle forze dell’ordine durante il controllo, fosse incorso in un errore.
2. Un secondo motivo, strettamente collegato al primo, sempre relativo alla valutazione della prova.
3. Un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Appello di Torino aveva già confermato la condanna, ritenendo la versione alternativa fornita dalla difesa (l’errore del padre) del tutto generica e non provata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno fermato il processo a uno stadio preliminare, giudicando l’atto di impugnazione stesso come non idoneo a proseguire. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. L’analisi delle motivazioni ci aiuta a capire gli errori da evitare nella redazione di un’impugnazione.
### Genericità e Aspecificità dei Primi Due Motivi
I giudici hanno sottolineato come i primi due motivi di ricorso fossero “manifestamente infondati” e “a-specifici”. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le stesse “doglianze riproduttive” già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Non basta ripresentare una propria versione dei fatti; è necessario dimostrare dove e perché il ragionamento del giudice di merito sia stato illogico o contrario alla legge. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano le prove, ma un organo che controlla la legittimità e la coerenza logica delle decisioni precedenti.
### Insindacabilità delle Valutazioni sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile per genericità. La Cassazione ha ricordato che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se basata su un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o se non motivata. Nel caso di specie, le sentenze di merito avevano ampiamente spiegato le ragioni del diniego, bilanciando gli indici favorevoli con elementi negativi, come la presenza di precedenti condanne. La motivazione era quindi sufficiente e non arbitraria, rendendo il motivo di ricorso inattaccabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico e preciso. Non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. È indispensabile attaccare specificamente i punti deboli della motivazione della sentenza precedente, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente. La scelta di un difensore esperto nella redazione di ricorsi per Cassazione diventa, quindi, un fattore cruciale per l’esito del giudizio.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato o generico. Ciò accade se i motivi si limitano a ripetere questioni già valutate nei gradi precedenti senza confrontarsi specificamente con la logica della sentenza impugnata o senza sollevare reali questioni di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come la testimonianza di un familiare?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti del processo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18495 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 e deduce tre motivi, tutti manifestamente infondati, trattandosi di doglianze riproduttive di questioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, a-specifici;
rilevato, quanto al primo e al secondo motivo, con i quali la difesa lamenta vizio di motivazione in punto di prova dell’assenza del ricorrente dall’abitazione, che gli stessi non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte d’appello che – anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado – ha ritenuto la versione alternativa (costituita dall’asserito errore in cui era incorso il pad dell’imputato sulla presenza in casa di quest’ultimo allorquando aveva risposto ai militari in occasione del controllo) del tutto generica;
ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tal argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha, difatti, valorizzato l’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili oltre alla presenza di precedenti condanne;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore