Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Evasione e Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una condanna per evasione e mette in luce due principi procedurali fondamentali: la non ripetitività dei motivi di appello e la necessità di formulare censure specifiche e non generiche. Approfondiamo insieme i dettagli della vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), decide di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si basano su due punti principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto di non poter entrare nel merito di nessuna delle due questioni sollevate.
L’Analisi della Cassazione e la nozione di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due motivi, giungendo per entrambi a una declaratoria di inammissibilità, seppur per ragioni diverse. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta tecnica di redazione degli atti di impugnazione.
Il Primo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha osservato che il primo motivo era una semplice riproduzione di una censura già presentata e respinta nel giudizio di appello. Il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la tenuità dell’offesa, basandosi sulle modalità specifiche del fatto e sull’assenza di giustificazioni per l’allontanamento. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione, senza criticare specificamente la logica della sentenza d’appello, rende il motivo un mero duplicato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Sospensione Condizionale della Pena
Per quanto riguarda la richiesta di sospensione condizionale, la Cassazione ha riscontrato un duplice vizio. In primo luogo, la questione non era mai stata sollevata nell’atto d’appello. In sede di legittimità non è possibile introdurre temi nuovi che non siano stati sottoposti al vaglio del giudice precedente. In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto generico, poiché il ricorrente si era limitato a richiederne l’applicazione senza indicare alcun elemento concreto idoneo a sostenere il diritto a tale beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi cardine del processo penale. Un ricorso per Cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando i motivi sono la mera riproposizione di censure già respinte con argomenti corretti, o quando introducono questioni nuove e generiche, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte, pertanto, non esamina il ‘merito’ della questione (se il fatto fosse o meno tenue, se la sospensione fosse o meno concedibile), ma si ferma a un giudizio sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata specializzazione. È essenziale non solo individuare i vizi della sentenza impugnata, ma anche articolarli in modo specifico, pertinente e non ripetitivo. Introdurre motivi nuovi o formulare doglianze generiche conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza per il ricorrente non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il primo motivo di ricorso è stato respinto?
È stato respinto perché considerato riproduttivo di una censura già esaminata e rigettata dal giudice di merito con motivazioni ritenute corrette, le quali avevano escluso la particolare tenuità dell’offesa.
Per quale ragione la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata dichiarata inammissibile?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (appello) e perché il motivo di ricorso è stato giudicato generico, privo di elementi specifici a sostegno del beneficio richiesto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: FADIL YOUNES nato il 09/04/1977
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 30103/24 Fadil
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi, ha valorizzato le modalità del fatto e l’assenza di giustificazione in merito all’allontanamento del ricorrente al fine di escludere la tenuità dell’offesa, genericamente invocata con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 motivi di appello);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – afferente all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena – non è consentito in sede di legittimità, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto con l’atto d’appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e che il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, non indicando elementi idonei a sostenere il richiesto beneficio;
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025