Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione di un giudice. È necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la motivazione della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali argomentazioni.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione: Sosteneva che il tempo trascorso avesse ormai estinto i reati per i quali era stato condannato.
2. Errata valutazione della responsabilità: Contestava il mancato riconoscimento della causa di giustificazione (scriminante) della reazione legittima ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, prevista dagli articoli 393 bis e 52 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto i motivi di ricorso non meritevoli di un’analisi nel merito, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità delle argomentazioni presentate.
Motivo n.1: Prescrizione Manifestamente Infondata
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte lo ha liquidato come ‘manifestamente infondato’, richiamando le ragioni già ampiamente esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questo suggerisce che il calcolo dei termini o l’applicazione delle norme sulla prescrizione era palesemente errato da parte del ricorrente.
Motivo n.2: Genericità delle Argomentazioni sulla Responsabilità
Il secondo motivo, fulcro della difesa, è stato giudicato ‘generico’. Secondo la Cassazione, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento specifico per contrastare la motivazione della sentenza di secondo grado. In altre parole, non si è confrontato criticamente con le ragioni per cui i giudici d’appello avevano escluso la configurabilità della scriminante, limitandosi a riproporre una tesi difensiva in modo astratto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è un monito sull’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente riaffermare la propria versione dei fatti o le proprie tesi giuridiche. È indispensabile individuare le lacune, le contraddizioni o gli errori logico-giuridici presenti nella motivazione del giudice precedente e argomentare specificamente su di essi. Poiché nel caso di specie questo confronto critico è mancato, il ricorso è stato giudicato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Questa ordinanza, dunque, ribadisce che il diritto all’impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, pena la sua inefficacia e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti, rispettivamente, manifestamente infondato (quello sulla prescrizione) e generico (quello sulla responsabilità), in quanto non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate dal ricorrente sono vaghe e non contestano in modo puntuale e critico le specifiche ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione della sentenza che si sta appellando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29146/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico uffici lesioni personali volontarie);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata declaratoria di estinzione dei rea prescrizione e al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla configurabilità scriminante di cui agli artt. 393 bis e 52 cod. pen.
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, manifestamente infondato per ragioni indicate dalla Corte a pag. 5 della sentenza impugnata, e, quanto al secondo, perch generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione dell sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.