Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 333, comma 2, 337 e 122 cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE censura difensiva riguardante la mancanza RAGIONE_SOCIALE condizione di procedibilità dovendo la querela presentata da NOME COGNOME considerarsi nulla e con un secondo motivo mancanza di motivazione con particolare riferimento alle testimonianze rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME con conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Il secondo profilo di doglianza, poi, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALE corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto alla questione in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALE querela, riproposta acriticamente in questa sede, con motivazione congrua e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha evidenziato che il querelante COGNOME NOME era stato facultato a sporgere querela -il che avvenne 1’8.1.2018- dall’Ing. COGNOME NOME, direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Si tratta, peraltro, di una delega in cui, in ragione del ruolo ricoperto dal COGNOME in seno alla società (responsabile del Nucleo RAGIONE_SOCIALE), chiamato in ragione dello stesso proprio alla verifica di eventuali reati quale quello di cui all’imputazione, lo stesso non necessitava (vedasi, in una situazione analoga, la giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 5 – , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 – 01 in relazione ad altre figure di responsabili per la sicurezza).
2.2. Quanto alle questioni proposte con il secondo motivo, le stesse si palesano tutte in fatto, a fronte di una pronuncia che -conformemente a quella di primo grado con cui va a saldarsi -alle pagg. 5-7 dà conto argomentatamente dell’univoco quadro probatorio a carico dell’odierno ricorrente, locatario dell’appartamento e unico a beneficiare dell’allaccio abusivo.
La Corte territoriale ha anche evidenziato , quanto alla presenza di un connazionale – di cui le generalità risultano sconosciute – asseritamente ospite di NOME in una stanza al piano terra, che tale circostanza non è risultata provata e, comunque, non escluderebbe la responsabilità del prevenuto.
Logico in tal senso appare il rilievo che, in particolare, considerando che il contratto di locazione era intestato a lui -e pertanto egli assumeva la responsabilità dell’appartamento non appare verosimile che un ospite occasionale abbia potuto attuare la condotta de quo senza che l’imputato ne fosse a conoscenza. In tal Caso, sarebbe stato, infatti, logico attendersi che, constata la presenza di acqua potabile nell’appartamento, il COGNOME, consapevole di non aver stipulato alcun contratto per la fornitura idrica, avesse compreso l’insorgere di un’azione illecita e l’avesse denunciata.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025