Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la mancanza di specificità possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per un reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diverse censure, tra cui la presunta insussistenza degli elementi del reato, la violazione del diritto di partecipare all’udienza e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma fondamentale, constatazione: la totale genericità di tutte le doglianze sollevate. Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già ampiamente e correttamente esaminate dalla Corte d’Appello, senza però muovere critiche puntuali e specifiche alla motivazione della sentenza di secondo grado.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la carenza di specificità, un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione.
La Genericità come Vizio Capitale del Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nella constatazione che i motivi addotti erano tutti “affetti da genericità”. La Corte d’Appello aveva, secondo la Cassazione, “congruamente motivato” sulla sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie delittuosa. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a individuare un errore logico o giuridico specifico nel ragionamento del giudice di merito. Si è trattato, in sostanza, di una mera riproposizione delle tesi difensive, senza un confronto effettivo con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo, come ricordato dalla Corte citando un proprio precedente (n. 44882/2014), non è consentito in sede di legittimità.
La Dedotta Violazione del Diritto di Partecipare all’Udienza
Anche la censura relativa alla violazione del diritto di essere presente in udienza è stata giudicata generica e, pertanto, inammissibile. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova del suo stato di detenzione, unica condizione che avrebbe potuto giustificare la sua assenza e fondare una valida doglianza. In mancanza di tale prova, l’argomento è risultato privo di qualsiasi fondamento concreto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha ritenuto ugualmente inammissibili le questioni sollevate sul diniego delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso non ha superato il vaglio della specificità, limitandosi a lamentare la decisione senza argomentare in modo critico contro la valutazione, logicamente motivata, compiuta dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile che il ricorso sia strutturato in modo specifico, analitico e critico, evidenziando le precise lacune, illogicità o violazioni di legge presenti nella motivazione del provvedimento impugnato. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza un dialogo costruttivo con la decisione di secondo grado, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo preclude la possibilità di una revisione del merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’irrogazione di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte in secondo grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte ha ritenuto violato il diritto dell’imputato a partecipare all’udienza?
No, la Corte ha respinto anche questa doglianza per genericità. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un eventuale stato di detenzione che avrebbe potuto giustificare la sua assenza e, di conseguenza, la presunta violazione del suo diritto a partecipare al processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/02/1983
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 14 comma 5 bis e 5-ter d.lgs 286/1998, oltre che sulla genericità della dedotta violazione del diritto di partecipare all’udienza, non essendovi prova dello stato di detenzione nel corso delle udienze successive alla prima;
ritenuto che le altre questioni sul diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per genericità delle doglianze;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.