Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14232 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALLECROSIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
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– che COGNOME NOME ha impugNOME la sentenza della Corte di appello di Genova in data O giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 pen. (fatto commesso in Vallecrosia il 13 ottobre 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 420-ter e 1 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l’istanza di rinvio dell’udienza del 21 giugno 2023 fosse stata presentata tardivamente, ossia soltanto il 20 giugno 2023, sebbene il difensore dell’imputato fosse a conoscenza del concomitante impegno professionale allegato a sostegno sin dal 22 marzo 2023 (in data anteriore, addirittura, alla fissazione dell’udienza di celebrazione del processo in appello) (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazion agli artt. 220, 507 e 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza d legittimità, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso pe cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può fa rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponib delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo 495, comma 2, cod. proc. peri., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere d decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936), di modo che non è sindacabile in questa sede, perché non manifestamente illogica, la motivazione sottesa al diniego di assunzione della perizia antropometrica (vedasi pagina 4 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazion della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive d censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 4 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non ci fossero dubbi sull’identificazione dell’imputato, ricono da ben quattro appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano spiegato che la loro certezza era fondata sulle particolari caratteristiche della corporatura, particolarmente magra, del COGNOME), e no consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutaz e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794)
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
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