Ricorso inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nell’Impugnazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della loro inosservanza, come dimostra una recente ordinanza che ha sanzionato la genericità dei motivi proposti da un imputato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di appello penale.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 497 bis del codice penale, relativo al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali con cui lamentava vizi di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero ‘assolutamente generici per indeterminatezza’, una formula che indica una carenza strutturale grave dell’atto di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione: La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della pronuncia risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente, come ha fatto il ricorrente in questo caso, richiamare principi giuridici consolidati o formulare ‘censure astratte’.
La Corte ha spiegato che l’imputato si è limitato a enunciazioni di principio senza calarle nel caso concreto. Mancava un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che i giudici di legittimità hanno invece definito ‘logicamente corretta’. In assenza di elementi concreti su cui fondare le censure, il giudice dell’impugnazione si trova nell’impossibilità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, un ricorso generico non permette alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato penalista: l’atto di impugnazione deve essere un’arma di precisione. Non può essere un semplice elenco di doglianze astratte. È necessario sezionare la sentenza impugnata, individuarne le presunte falle logiche o giuridiche e costruire su di esse un’argomentazione specifica e dettagliata. La genericità non solo rende il ricorso inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La dichiarazione di inammissibilità ha infatti portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano assolutamente generici e indeterminati, privi dei requisiti specifici richiesti dalla legge per criticare la sentenza impugnata.
Quale requisito di legge non è stato rispettato dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo specifico i motivi di ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14113 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen.;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sono assolutamente generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto il ricorrente si limita a richiamare consolidati principi, così formulando censure astratte, senza indicare, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, gli elementi concreti che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore