Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando si presenta un ricorso, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia, ma è necessario articolare critiche puntuali e specifiche contro la decisione impugnata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare per due episodi distinti. La Corte d’Appello, successivamente adita, confermava la responsabilità penale dell’imputato ma riformava parzialmente la sentenza, riducendo l’entità della pena inflitta. Nonostante la riduzione, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione riguardo al giudizio di colpevolezza per uno dei capi di imputazione. In secondo luogo, contestava la motivazione addotta dalla Corte d’Appello per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per aver applicato una pena ritenuta eccessiva. La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati in materia di impugnazioni. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Genericità dei Motivi: Un Errore Fatale
Il primo motivo di doglianza è stato respinto perché non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Cassazione, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite, ha ribadito che i motivi di ricorso (così come quelli d’appello) non possono essere una mera ripetizione di quanto già detto o una lamentela astratta. Devono, al contrario, confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte lacune o illogicità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la condanna sulla base di prove dichiarative corroborate da contatti telefonici tra l’imputato e l’acquirente, e il ricorso non ha saputo scalfire questo impianto logico.
Diniego delle Attenuanti e Congruità della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per ragioni analoghe. La Corte ha osservato che il ricorso non si confrontava con l’ampia motivazione offerta dai giudici di secondo grado a sostegno del diniego delle attenuanti generiche. Riguardo alla presunta eccessività della pena, la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua. I giudici di merito avevano infatti spiegato che, pur essendo la pena irrogata superiore al minimo, tale scostamento era giustificato dalla natura non occasionale dell’attività di spaccio. L’onere motivazionale del giudice è soddisfatto quando vengono indicate le ragioni che lo hanno portato a determinare la sanzione, specialmente quando si discosta dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna impugnata è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un’impugnazione, per avere speranza di successo, deve essere un atto di critica ragionata, specifica e pertinente, e non una generica contestazione. In assenza di questi requisiti, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non riuscivano a evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
La motivazione sulla misura della pena era adeguata secondo la Cassazione?
Sì, la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e congrua. I giudici di merito avevano giustificato lo scostamento dal minimo della pena in ragione della natura non occasionale dell’attività di spaccio, adempiendo così al loro onere motivazionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Firenze del 28/10/2021 di condanna per il reato di cui all’art. all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Firenze il 17 luglio 2021 (capo 1) e agli artt.81,73, comma 5, T.U. Stup. commesso in Firenze dal marzo 2021 (capo 2);
considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio per il reato di cui al capo 2), e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all’allegata eccessività della pena;
considerato che il primo motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata adeguatamente motivata la decisione di condanna in quanto fondata sulla prova dichiarativa corroborata da contatti telefonici tra l’imputato e l’acquirente;
considerato che il ricorso non si confronta con l’ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag.2);
considerato che la misura della pena è congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che la pena irrogata era effettivamente eccessiva ma che il discostamento dal minimo si giustificava in ragione della natura non occasionale dell’attività di spaccio (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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