Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi secondo la Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue conseguenze. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e criticamente argomentati, non potendo limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di due soggetti per i reati di furto aggravato in concorso e per violazioni della normativa sugli stupefacenti. La Corte d’Appello di Firenze, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena. Non soddisfatti della decisione, i due imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso inammissibile e la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati dagli imputati erano privi della necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. In sostanza, i ricorrenti si erano limitati a una contestazione generica, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata che mettesse in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato come i principi sulla specificità dei motivi d’appello, sanciti dalle Sezioni Unite, siano applicabili anche al ricorso per cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla ratio dell’articolo 62 bis del codice penale, che disciplina le circostanze attenuanti generiche. Questa norma conferisce al giudice di merito un’ampia discrezionalità nel valutare se concedere o meno una riduzione di pena, basandosi su una serie di elementi sintomatici. Tuttavia, come chiarito dalla Corte, questo potere non impone al giudice di analizzare e confutare singolarmente ogni deduzione difensiva. È sufficiente, infatti, che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione delle attenuanti o che giustificano un diverso giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti. Nel caso di specie, la doglianza sottoposta alla Corte d’Appello era stata del tutto generica, e di conseguenza la motivazione fornita dal giudice di secondo grado era stata ritenuta adeguata. La mancanza di una critica specifica nel ricorso ha quindi portato inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per cassazione, richiede rigore, specificità e un’approfondita analisi critica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice. È necessario costruire un’argomentazione solida, in grado di evidenziare vizi logici o violazioni di legge precise. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, un onere economico che si aggiunge all’esito negativo del giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non specifici, privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, o che si limitano a una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Il giudice è obbligato a motivare nel dettaglio il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice esprima una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi preponderanti che ritiene ostativi alla concessione delle attenuanti, specialmente quando la richiesta della difesa è stata presentata in modo generico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in ep con la quale la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludend la circostanza aggravante prevista dall’art.625 n.4 cod. pen. e rideterminand pena, la pronuncia del Tribunale di Firenze del 15/09/2020 di condanna per reati di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. e di cui agli artt.110 cod. p d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commessi in Firenze il 13 agosto 2016 con recidiv specifica e infraquinquennale per NOME;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, proc. pen., perché proposti per motivi (vizio di motivazione apparente circostanze attenuanti generiche per entrambi) non scanditi da necessaria anal critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul conten essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile sentenza;
considerato che la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e divers dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena editt non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa og singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione de elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione d attenuanti o a un diverso giudizio di bilanciamento; tanto più quando, come n caso in esame, la doglianza sottoposta al giudice di appello sia del generica;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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