Ricorso Inammissibile: La Guida Definitiva della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la legittimità di una condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca da motivi generici e ripetitivi, evidenziando l’importanza di una difesa tecnica e specifica. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a cinque motivi. I primi quattro miravano a smontare l’affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il quinto motivo, invece, criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminata. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché i Motivi sono stati Respinti?
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, fornendo due principi chiave della procedura penale.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
I giudici hanno definito i primi quattro motivi di ricorso come “ripetitivi e generici”. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questa pratica, definita “pedissequa reiterazione”, non assolve alla funzione tipica del ricorso, che dovrebbe consistere in una critica argomentata e specifica contro i punti della sentenza impugnata.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: essa è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti (operazione non consentita dalla legge), ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la condanna valorizzando elementi come “l’uso di un titolo di provenienza illecita” e la “simulazione di una solida attività lavorativa”.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego di tale beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da illogicità, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre spunti di riflessione essenziali per chiunque si approcci a un giudizio di legittimità.
1. Specificità del Ricorso: È fondamentale che i motivi di ricorso per Cassazione non siano una semplice copia di quelli d’appello. Devono contenere una critica mirata e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legge o di motivazione.
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: Non si può chiedere alla Suprema Corte di rifare il processo. Le valutazioni sui fatti e sull’attendibilità delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere quelli già presentati in appello (cd. pedissequa reiterazione), o se chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi che ha ritenuto decisivi o più rilevanti per negare la concessione del beneficio, a condizione che il ragionamento sia logico e non viziato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32814 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, con cui si contestala dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., son ripetitivi e generici poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi, inoltre, sollecitano una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente valorizzato l’uso di un titolo di provenienza illecita e la simulazione di una solida attività lavorativa da parte dell’imputato quali elementi idonei a comprovare la sussistenza del reato contestato);
ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.