Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si presenta un’impugnazione, non basta esprimere un generico dissenso. È necessario un confronto puntuale e critico con la decisione che si contesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato, commesso il 18 settembre 2021. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma con pronuncia del 22 febbraio 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente contestava:
– Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.).
– La sussistenza della recidiva.
– Il bilanciamento delle circostanze generiche, ritenute solo equivalenti alle aggravanti contestate.
La specificità come requisito del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico e privo delle ragioni di fatto e di diritto necessarie a sostenere le richieste. Gli Ermellini hanno ricordato un principio consolidato: quando il giudice d’appello conferma la sentenza di primo grado, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, formando un ‘unico corpo decisionale’. Questo accade a condizione che la sentenza di secondo grado si richiami a quella precedente e adotti i medesimi criteri di valutazione della prova.
Di conseguenza, l’atto di impugnazione deve contenere un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del provvedimento contestato, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso. Presentare una critica generica all’intera motivazione, come fatto dal ricorrente, non assolve a tale onere.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha stabilito che il ricorso era ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha adempiuto al suo onere di critica specifica. Invece di contestare punto per punto le ragioni della Corte d’Appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti o sulla sussistenza della recidiva, si è limitato a una critica generale e non mirata. I giudici hanno sottolineato che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione puntuale sui motivi per cui la recidiva non poteva essere esclusa e sulla gravità della condotta, rendendo così infondate le lamentele.
La genericità delle deduzioni, prive di un reale confronto con la sentenza impugnata, ha quindi portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione in esame è un monito importante sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro. La sentenza riafferma che il processo di impugnazione non è una mera riproposizione delle proprie tesi, ma un dialogo critico e argomentato con la decisione del giudice precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, venendo meno all’onere di specificità richiesto dalla legge.
Cosa significa che due sentenze di merito possono costituire un ‘unico corpo decisionale’?
Significa che se la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado, richiamandola e utilizzando gli stessi criteri di valutazione, le due motivazioni si integrano a vicenda e possono essere lette come un’unica decisione completa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del 22.02.2023 della Corte d’appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen., commesso in Roma il 18.09.2021.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto COGNOME il vizio di motivazione, COGNOME è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste. Nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specific:a indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Il ricorrente non ha assolto a tale onere, in quanto, dopo aver contestato con i motivi di appello il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen., la sussistenza della recidiva e il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche solo come equivalenti alle aggravanti, si è limitato ad una critica generica relativa al complesso della motivazione anche in punto sussistenza del reato. La corte, in ogni caso, ha dato conto in maniera puntuale dei motivi per cui la recidiva non poteva essere esclusa e della gravita della condotta di reato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consiglielr COGNOME tensore
Il Presidente