Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza e Violenza
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere il proprio dissenso rispetto a una sentenza di condanna. È necessario articolare critiche specifiche e pertinenti alla motivazione del giudice precedente. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per minacce e violenze.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. La sua difesa sosteneva che la sua condotta dovesse essere interpretata come una mera ‘resistenza passiva’ e non come un atto violento e minaccioso. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, basandosi sulle dichiarazioni convergenti delle persone offese, le quali avevano descritto episodi di minacce e violenze reali, aggravate dall’uso di un coltellino.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano semplicemente una ripetizione delle censure già formulate in appello. La difesa si è limitata a ‘ribadire il proprio dissenso’ senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa e riduttiva dei fatti, ignorando le argomentazioni logiche e giuridiche con cui i giudici di merito avevano già smentito la sua versione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Gravità e Precedenti
Un altro punto centrale del ricorso riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo aspetto, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello. La scelta di non concedere le attenuanti è stata definita ‘saldamente ancorata’ a due elementi chiave:
1. La gravità della condotta: non si è trattato di un episodio banale, ma di vere e proprie minacce e violenze, rese più intimidatorie dall’uso di un’arma da taglio.
2. I precedenti penali: l’imputato aveva già subito condanne per due rapine e lesioni personali continuate. Il fatto che tali reati fossero stati commessi sette anni prima non è stato ritenuto sufficiente a renderli irrilevanti ai fini della valutazione della sua personalità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. Nel caso specifico, la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione congrua e logica sia sulla qualificazione del fatto come violenza e minaccia (e non resistenza passiva), sia sul diniego delle attenuanti. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa struttura argomentativa, è risultato inevitabilmente generico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello alla Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non si può chiedere ai giudici supremi di riesaminare i fatti per fornire una nuova e più favorevole interpretazione. L’obiettivo deve essere quello di individuare errori di diritto o difetti di motivazione nella sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte, senza un confronto specifico con le ragioni della decisione, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza per il ricorrente di dover pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a reiterare le censure già formulate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa della gravità della condotta dell’imputato (minacce e violenze con l’uso di un coltellino) e dei suoi precedenti penali per rapina e lesioni personali.
La Corte ha considerato il comportamento dell’imputato come semplice resistenza passiva?
No, i giudici hanno escluso che si trattasse di mera resistenza passiva, qualificando i fatti come vere e proprie minacce e violenze, sulla base delle dichiarazioni convergenti delle persone offese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterat censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i gi hanno precisato che non di mera resistenza passiva si era trattato, ma di vere e propr minacce e violenze, anche con l’uso di un coltellino la cui serietà e capacità intimidato stata puntualmente messa in evidenza nella sentenza impugnata facendo riferimento alle dichiarazioni convergenti delle persone offese.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e ai precedenti penali per due rapine e lesioni personali continu essendo irrilevante la circostanza che siano stati commessi sette anni fa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere est sore
Il Presi ente