Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una rigorosa aderenza ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’Ordinanza n. 13276/2024, offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni che la fondano e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
Il Contesto del Ricorso: La Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti, aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando due specifiche omissioni da parte dei giudici di secondo grado. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva. Questi argomenti erano già stati presentati e valutati nel giudizio d’appello.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la lieve entità del fatto o la sanzione sostitutiva), ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non superavano la soglia minima di specificità richiesta per un valido ricorso.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso erano affetti da ‘genericità’. In termini pratici, l’atto di impugnazione si limitava a essere una ‘mera replica’ delle censure già formulate nel giudizio di appello. La difesa non aveva sviluppato nuove argomentazioni né aveva specificamente criticato la logicità o la coerenza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per respingere le medesime richieste.
La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una ‘motivazione congrua e lineare’ per disattendere le istanze dell’imputato. Di fronte a una motivazione di questo tipo, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve individuare vizi logici o violazioni di legge specifici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. In assenza di tali critiche puntuali, il ricorso perde la sua funzione di controllo di legittimità e diventa un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa preclusa alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una semplice prosecuzione dell’appello. Per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che attacchino la struttura logico-giuridica della decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti senza un’analisi critica della motivazione del giudice precedente è destinata al fallimento. La decisione serve da monito: un’impugnazione superficiale non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, cristallizzando la condanna e aggiungendo l’onere delle spese e dell’ammenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi, i quali si limitavano a replicare le stesse censure già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione ritenuta congrua e lineare.
Quali erano le questioni sollevate dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del dpr 309/90 (reati in materia di stupefacenti) e l’omessa applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al 5 dell’art. 73 dpr 309/90 e all’omessa applicazione della sanzione sostitutiva;
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle ce formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, n censurabile in questa sede (vedi pag. 2 e 3)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023