Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e non Ripetitivi
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il concetto di ricorso inammissibile, un ostacolo che può porre fine a un’impugnazione prima ancora che se ne discutano i contenuti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto perfetto per comprendere perché un ricorso possa essere respinto sul nascere e quali siano le conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. L’imputato, ritenuto responsabile in primo grado, aveva ottenuto una parziale riforma della sentenza in Corte d’Appello, con l’esclusione di un’aggravante (quella dei futili motivi) e una conseguente rideterminazione della pena. Non soddisfatto, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento totale della condanna o in un’ulteriore riduzione della sanzione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali argomentazioni:
1. Un presunto vizio di motivazione e travisamento della prova: Sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nella valutazione delle prove a suo carico.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Lamentava un errore nella determinazione della pena e, in particolare, nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio perché.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente punto per punto, evidenziando difetti procedurali che ne hanno impedito l’esame nel merito.
Il Primo Motivo: Genericità e Ripetitività
Il primo motivo è stato bocciato per tre ragioni fondamentali:
* Mere doglianze di fatto: Il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un compito che non le spetta.
* Genericità e non specificità: Le critiche mosse erano astratte e riproponevano le stesse identiche ragioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente la logicità della motivazione del giudice precedente.
* Manifesta infondatezza: La motivazione della sentenza d’appello, in particolare sul punto dell’aggressione collettiva, è stata ritenuta logica e priva di vizi evidenti.
Il Secondo Motivo: La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che fondi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego basandosi sulla gravità dei fatti e sulla totale assenza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato. Questa motivazione è stata considerata più che sufficiente, logica e adeguata.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già valutate nei gradi di merito. Deve, invece, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, che siano errori di diritto o difetti logici manifesti nella motivazione. Lamentarsi genericamente della valutazione delle prove o riproporre le stesse difese equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a essere dichiarato inammissibile. Allo stesso modo, la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Se la decisione di negarle è supportata da una motivazione logica e non contraddittoria, come in questo caso (gravità del fatto e assenza di pentimento), essa non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure precise e fondate su specifici vizi di legittimità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche concrete. Il ricorrente, infatti, è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo dimostra che un’impugnazione non ponderata e priva dei requisiti di legge si traduce in una sconfitta su tutta la linea, confermando la decisione impugnata e aggiungendo un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte in appello, contestavano la valutazione dei fatti (compito non spettante alla Cassazione) e, in generale, erano manifestamente infondati.
È sufficiente per il giudice citare solo alcuni elementi per negare le attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha confermato il principio secondo cui, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi, come la gravità dei fatti e la mancanza di pentimento.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15 settembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 comma 1 in relazione all’art.577 n.4 e all’art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto.
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in punto di responsabilità – è:
costituito da mere doglianze in punto di fatto;
generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici, (p. 8 della sentenza impugnata in relazione alla ipotesi di aggressione fisica collettiva ancorché non contemporanea).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo – con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è generico nonché manifestamente infondato in presenza (pag.9: gravità dei fatti e assenza di resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/ 2024