Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono affetti da genericità. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di calunnia, confermata in appello, e la successiva decisione della Cassazione di non entrare nemmeno nel merito delle questioni sollevate. Analizziamo la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. L’imputato aveva falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno, accusando così indirettamente il legittimo portatore di un reato. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza dell’11 marzo 2024, aveva confermato la condanna, ritenendo provata la sussistenza di tutti gli elementi del reato. In particolare, i giudici di secondo grado avevano motivato in modo approfondito sulla consapevolezza dell’imputato circa la falsità della sua denuncia e sulla gravità delle possibili conseguenze per la persona offesa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta che i giudici supremi non hanno esaminato il merito delle argomentazioni difensive, fermandosi a un vaglio preliminare che ha evidenziato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Ma quali sono state le ragioni di una decisione così netta?
Le Motivazioni della Decisione: la Genericità dei Motivi
Il cuore del provvedimento risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano tutti affetti da “genericità” rispetto alla puntuale motivazione della sentenza d’appello.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e respinte in secondo grado, senza però avviare un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo congruo perché riteneva sussistenti tutti gli elementi del reato di calunnia, inclusa la piena consapevolezza della falsità della denuncia. Il ricorso, invece, non ha attaccato in modo mirato questi punti, risultando così una mera ripetizione di doglianze già valutate.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che, come in questo caso, si limita a contestare genericamente le valutazioni di merito del giudice precedente, senza evidenziare un chiaro errore logico o giuridico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, pertanto, funge da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere un atto tecnicamente rigoroso, fondato su vizi specifici della decisione contestata. La semplice riproposizione delle proprie tesi, senza un confronto serrato con la motivazione del giudice d’appello, non solo è inefficace, ma comporta anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano in modo specifico con la puntuale motivazione della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre questioni già valutate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo al reato contestato?
La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato di calunnia (art. 368 c.p.), motivando in modo congruo sulla consapevolezza del ricorrente riguardo alla falsità della denuncia di smarrimento dell’assegno e sulla gravità delle conseguenze per la persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAPACCIO il 26/08/1970
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello salernitana, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 368 cod. pen. (in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di smarrimento dell’assegno e sulla gravità delle conseguenze per la persona offesa ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e per l’abitualità del comportamento);
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
GLYPH
Il r sidente