Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Nel mondo del diritto, la forma è spesso sostanza. Un principio che trova piena applicazione nelle impugnazioni, dove la precisione e la pertinenza dei motivi possono determinare l’esito di un ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo concetto, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti non erano altro che una sterile ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali del ricorso erano due. Con il primo, si lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della cosiddetta “desistenza volontaria”. L’imputato sosteneva di aver interrotto volontariamente la propria azione criminosa prima del suo compimento. Con il secondo motivo, si contestava la decisione dei giudici di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ovvero di non ammettere nuove prove nel processo d’appello.
La Corte d’Appello aveva già rigettato entrambe le questioni, fornendo argomentazioni logiche e giuridiche precise. Nonostante ciò, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze davanti alla Corte di Cassazione, senza però sviluppare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha liquidato rapidamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, rende il ricorso non specifico, ma solo apparente.
Un’impugnazione, per essere valida, deve assolvere alla sua funzione tipica: criticare in modo puntuale e argomentato la decisione che si contesta. Non può essere una semplice riproposizione di tesi difensive già ritenute infondate. Secondo la Cassazione, questa mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa porta inevitabilmente all’inammissibilità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione
Entrando nel dettaglio, la Corte ha spiegato perché entrambi i motivi fossero infondati e generici. Riguardo alla desistenza volontaria, i giudici di merito avevano già chiarito che il tentativo di reato era stato portato a compimento, escludendo quindi in radice la possibilità di applicare tale istituto. Riproporre la questione senza contestare questo punto cruciale della motivazione rendeva il motivo di ricorso palesemente infondato.
Per quanto riguarda la mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Cassazione ha sottolineato una contraddizione nella condotta processuale dell’imputato. Dopo aver visto respinta la sua richiesta di integrazione probatoria in appello, egli aveva scelto di definire il procedimento con il rito abbreviato. Questa scelta, per sua natura, implica l’accettazione del giudizio basato sugli atti disponibili, rinunciando di fatto a ulteriori acquisizioni probatorie. Contestare successivamente la mancata rinnovazione è stato quindi ritenuto privo di specificità e logica processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare una critica precisa, logica e giuridicamente fondata, che si confronti direttamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di difesa, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente ineccepibile, che eviti di trasformare un’impugnazione in un mero esercizio di stile, destinato a scontrarsi con il muro dell’inammissibilità.
Quando un motivo di ricorso viene considerato non specifico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato non specifico, e quindi porta a un ricorso inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro le ragioni della decisione impugnata.
Perché la richiesta di desistenza volontaria è stata respinta in questo caso?
La richiesta è stata respinta perché la Corte di merito aveva accertato che il tentativo di reato era già stato portato a compimento. Questo escludeva in radice la possibilità di applicare l’istituto della desistenza volontaria, che presuppone l’interruzione volontaria dell’azione prima che il reato sia compiuto.
In che modo la scelta del rito abbreviato ha influito sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria?
La scelta di definire il procedimento con il rito abbreviato, successiva al rigetto della richiesta di integrazione probatoria, è stata decisiva. Scegliendo questo rito, l’imputato ha implicitamente rinunciato a nuove prove, accettando che il giudizio si basasse sugli atti già presenti nel fascicolo. Pertanto, la successiva contestazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria è stata ritenuta priva di specificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12791 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, i particolare, pagg. 4 e 5, dove si evidenzia come il tentatico di reato fosse già stato portato a compimento, con esclusione in radice della possibile valorizzazione dell’ipotesi di desistenza volontaria), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è privo di specificità perché ripropone le stess doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame in ragione della scelta, successiva al rigetto della richiesta di integrazione probatoria, d definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato (si veda, in proposito, pag. 3), che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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