Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito? La recente ordinanza della Suprema Corte fornisce una guida chiara sui motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, il cui tentativo di appellarsi alla Cassazione è naufragato a causa di errori procedurali e argomentativi. Questa decisione è un monito fondamentale sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero per aver fornito false attestazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Non rassegnato, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della decisione. Tuttavia, l’esito è stato sfavorevole, con la Suprema Corte che ha chiuso la porta a ogni ulteriore discussione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali, tutti sistematicamente respinti dalla Corte.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Argomentazioni
Il ricorrente contestava l’offensività concreta della sua condotta. La Cassazione ha però rilevato che questo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione della legge. Ripetere le stesse doglianze senza evidenziare un vizio di legittimità rende il motivo inammissibile.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulla Pena
Il secondo punto del ricorso riguardava l’eccessività della pena inflitta. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. La pena era stata fissata vicino al minimo previsto dalla legge ed era supportata da una motivazione considerata sufficiente e logica. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, se questa è adeguatamente giustificata.
Terzo Motivo: Il Divieto di Motivi Nuovi (o “inediti”)
L’argomento più interessante riguarda la richiesta, avanzata per la prima volta in Cassazione, di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché “inedito”, cioè mai proposto nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la richiesta era generica, priva di un’adeguata base fattuale e giuridica a suo sostegno. Non si può ‘riservare’ un argomento per l’ultimo grado di giudizio.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione. Le ragioni evidenziate in questa ordinanza sono classiche e istruttive:
1. Mera riproduzione: Il ricorso non può essere una fotocopia degli atti precedenti. Deve individuare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) commessi dal giudice d’appello.
2. Manifesta infondatezza: Quando un motivo è palesemente privo di fondamento giuridico, viene respinto in via preliminare.
3. Aspecificità e novità: I motivi devono essere specifici e non possono introdurre questioni di fatto o di diritto completamente nuove (salvo eccezioni previste dalla legge), poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito.
In questo caso, l’insieme di questi difetti ha portato la Corte a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente regolato. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima perizia tecnica. I motivi devono essere nuovi (rispetto alla mera ripetizione), specifici, giuridicamente fondati e pertinenti rispetto alle decisioni dei giudici di merito. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso nei gradi precedenti?
No, la Cassazione ha stabilito che un motivo è “inedito” e quindi inammissibile se riguarda violazioni di legge deducibili ma non dedotte in precedenza, salvo casi eccezionali.
Un ricorso che ripete le stesse argomentazioni già respinte in appello è valido?
No, se il motivo di ricorso è una mera riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito, viene considerato inammissibile perché non individua un vizio specifico della sentenza impugnata.
Quando viene applicata la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, è una sanzione che consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dalla legge processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a VILLAFRANCA DI VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’offensività in concreto della condotta dell’imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto è stata irrogata una pena prossima al minimo edittale sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 4);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è inedito perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; esso inoltre prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025