Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale, capace di porre fine a un’impugnazione prima ancora che ne venga esaminato il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Il caso riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Como che in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano per il reato previsto dall’art. 186, commi 2 lett. c) e 7, del Codice della Strada. La pena inflitta, condizionalmente sospesa, era di sei mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero “del tutto generiche e aspecifiche”, un vizio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rende l’atto di impugnazione inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Inoltre, il difensore aveva sollevato la questione della prescrizione del reato. La Corte, tuttavia, ha precisato che, in ragione della data di commissione del fatto (31 agosto 2020), il regime applicabile non era quello della prescrizione, bensì quello della improcedibilità, i cui termini non erano comunque ancora decorsi.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione è inammissibile se manca una chiara correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge; è necessario che il ricorrente si confronti in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza che intende contestare.
Nel caso di specie, il ricorso ignorava completamente “l’esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata”, limitandosi a riproporre censure astratte senza calarle nel contesto specifico del ragionamento seguito dai giudici di merito. Questo approccio rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha richiamato importanti precedenti, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), che ha consolidato questo rigoroso principio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza impugnata. È indispensabile che ogni motivo di doglianza sia specifico, pertinente e che demolisca, punto per punto, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Un ricorso formulato in termini generici o astratti è destinato a un esito infausto, con il risultato di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione dell’imputato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte del tutto generici e aspecifici, in quanto non si confrontavano in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Perché la Corte non ha discusso la prescrizione del reato?
La Corte ha chiarito che, per i reati commessi dopo una certa data (come in questo caso, 31 agosto 2020), non si applica più il regime della prescrizione, ma quello della improcedibilità. In ogni caso, i termini per l’improcedibilità non erano ancora maturati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 21 luglio 2023 dal Tribunale di Como, con cui l’imputato COGNOME NOME è stato condanNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 7, cod. stra commesso il 31 agosto 2020.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all’erro applicazione della fattispecie di reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria d prescrizione del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Premesso che, in ragione della data del commesso reato ( 31 agosto 2020), non si applica il regime della prescrizione, ma della improcedibilità, non ancora maturata si rileva che le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025