Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici per l’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza, ma è necessario formulare critiche argomentate e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della vaghezza dei motivi presentati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua formulazione carente.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti, qualificato come di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Generica alla Sentenza
L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il ricorso su due principali doglianze:
1. Errata determinazione della pena: Si contestava la scelta del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato, con un generico riferimento all’articolo 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti previste dall’articolo 62-bis del codice penale, che possono portare a una riduzione della pena.
Tuttavia, entrambe le critiche sono state formulate in modo astratto, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica e astratta.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
I giudici hanno sottolineato che l’impugnazione presentava deduzioni “estremamente vaghe e non specifiche”, che non assolvono alla funzione tipica di una critica argomentata. Un ricorso efficace deve individuare con precisione i punti della sentenza che si contestano e spiegare, in modo logico e giuridicamente fondato, perché si ritengono errati. In questo caso, mancava un vero e proprio dialogo critico con la motivazione della Corte d’Appello, rendendo il ricorso inammissibile.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
La Corte ha inoltre osservato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello era sufficiente e non illogica. La pena era stata determinata considerando elementi concreti come la quantità di droga, la pluralità di sostanze detenute e la non occasionalità della condotta. Anche il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato non tanto sulla base dei precedenti di polizia, quanto sulla mancata emersione di elementi positivi a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sul difetto strutturale del ricorso. L’atto di impugnazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele già esaminate nei gradi di merito, ma deve contenere una critica mirata e argomentata contro la specifica decisione che si intende contestare. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non si attiene a questi canoni è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti processuali. Un ricorso per Cassazione, per avere speranze di successo, deve essere specifico, pertinente e giuridicamente argomentato. La genericità e la vaghezza dei motivi non solo non portano all’accoglimento delle richieste, ma comportano la declaratoria di inammissibilità e ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione conferma che il sistema giudiziario richiede precisione e serietà, escludendo impugnazioni che si rivelano mere e non costruttive lamentele.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta motivi di impugnazione estremamente vaghi e non specifici, che non costituiscono una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso, violando così i requisiti di legge.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche valorizzando la mancata emersione di elementi positivi riguardanti la condotta o la personalità dell’imputato, piuttosto che basarsi unicamente sulla presenza di precedenti di polizia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1’8 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Pisa il 28 maggio 2018, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 12 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo: quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.). Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), aventi entrambe ad oggetto il trattamento sanzionatorio, che risulta, in realtà, sorretto da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sia quanto alla scelta del medio edittale (in considerazione della quantità di droga, della pluralità di sostanze e della non occasiónalità della condotta, v. p. 4 delle sentenza) sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (essendosi valorizzata al riguardo, più che i precedenti di polizia, la mancata emersione di elementi positivi: v. p. 34 della sentenza impugnata).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.