Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigraf con cui la Corte di appello di Bari il 3 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione co la quale il Tribunale di Trani il 10 dicembre 2020 ha condannato l’imputato alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all’art. 73, co 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente, a fini di cessione a terzi, eroina, fatto commesso il 26 marzo 2020.
2,La ricorrente deduce: la nullità del processo di appello svolto nelle forme del cartolare anziché nella “classica” udienza pubblica; e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità sia quanto alla mancata riqualificazione del fatto ne violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia, infine, in riferimen trattamento sanzionatorio, stimato eccessivamente afflittivo.
3.11 ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni giuridiche, nella sentenza impugnata (cfr. pp. 2-3).
3.1. Per quanto concerne la trattazione del procedimento nelle forme del rito cartolare, la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale in presenza da parte del ricorrente no consente di ritenere sussistente un’ipotesi di nullità, non comportando il rito cartolare al lesione del diritto al contraddittorio, avendo la Corte di appello deciso sulla base delle conclu scritte rassegnate dal solo Procuratore Generale.
3.2.In punto di penale responsabilità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, quanto meramente assertivo e in fatto.
La Corte territoriale ha già affermato che, all’atto di rinvenimento dello stupeface presso l’abitazione della COGNOME, la COGNOME si trovava solo occasionalmente in quel luo rappresentando agli operanti di risiedere presso altra dimora. Peraltro, in nessuna fase d procedimento, l’imputata aveva rappresentato la circostanza, evidenziata soltanto in sede di impugnazione, della coabitazione con la COGNOME.
3.3.La auspicata derubricazione in ipotesi lieve viene riproposta, come già sottolineato criticamente nella sentenza impugnata (p. 2) “in termini incidentali nonché assolutamente generici, senza la benché minima allegazione di specifici elementi di censura della valutazione”.
3.4. Infine, quanto alla doglianza relativa alla lamentata eccessiva severità de trattamento sanzionatorio, è il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elemen per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e pe quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti pu giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (ex plurimis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057) o con formule sintetiche (tipo “si ritien congrua” v., tra le numerose, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravan ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censu cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l’autorevole insegnamento di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie, in cui la Corte territoriale Tribunale hanno già applicato una pena vicina al minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche.
Tali determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio son insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione che risulta esistente, sufficien congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dare conto delle ragioni del decisum.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrent al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023.