Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ha ribadito la necessità di formulare motivi di ricorso precisi, pertinenti e direttamente collegati alle motivazioni della sentenza che si intende contestare, pena la declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ha proposto ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Il ricorso si basava su due distinti motivi, uno di carattere procedurale legato alla normativa emergenziale Covid-19, l’altro relativo a vizi di motivazione sulla responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per l’intero ricorso.
Il Primo Motivo: La Questione Processuale Covid-19
Il ricorrente lamentava la violazione di norme processuali, sostenendo che il processo d’appello si sarebbe dovuto svolgere secondo modalità differenti a seguito della revoca delle disposizioni emergenziali. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, evidenziando due punti cruciali: in primo luogo, la parte non aveva mai richiesto la trattazione orale del processo; in secondo luogo, una serie di interventi normativi (tra cui il D.L. 75/2023 e il D.L. 215/2023) aveva posticipato l’entrata in vigore delle nuove norme sulle impugnazioni al 30 giugno 2024. Pertanto, la procedura seguita dalla Corte d’Appello era pienamente legittima.
Il Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: la Genericità
Il secondo motivo, con cui si contestava la valutazione della responsabilità penale, è stato giudicato aspecifico. Secondo la Cassazione, il ricorrente si è limitato a un approccio critico generico, senza esplicitare il ragionamento specifico su cui si basavano le censure alla decisione d’appello. In pratica, non ha creato una correlazione logica e giuridica tra le sue lamentele e le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, violando così il disposto dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8825/2016). Questo principio stabilisce che un ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente indeterminato, ma anche quando manca la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni della decisione che contesta. Nel caso di specie, il ricorrente non si è confrontato con la risposta che la Corte d’Appello aveva già fornito a un analogo motivo di gravame, rendendo la sua doglianza sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia conferma che per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile un’impugnazione tecnicamente rigorosa. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza di condanna. È necessario, invece, costruire un’argomentazione critica puntuale, che demolisca specificamente i passaggi logico-giuridici della motivazione del giudice precedente. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era manifestamente infondato, mentre il secondo era aspecifico, ovvero generico e non adeguatamente correlato alle motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è troppo vaga, non individua con precisione il punto della decisione che si contesta e non espone in modo chiaro le ragioni giuridiche per cui tale punto sarebbe errato. In sostanza, non instaura un vero dialogo critico con la motivazione del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia l’inosservan della legge penale in relazione alla «revoca delle disposizioni processuali in materia emergenziale Covid-19» – è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali; infatti, la parte non ha richiesto la trattazione oral processo e, peraltro, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il D.L 75 del 2362023 convertito con modifiche dalla L. 112 del 10/08/2023 – ha sostituito il secondo comma dell’art 94 del d.lgs. 150/2022, facendo slittare l’entrata in vigore delle nuove norme alle impugnazion proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023; successivamente, vi è stato un ulteriore slittamento giacché il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, d decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogat al 30 giugno 2024”.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’accertamento della responsabili penale – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approc:cio critico, omettendo tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimi secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; in questo caso, il ricorrente non si è confrontato con la risposta che la Corte di appello, a pag. 3 della senten impugnata, ha fornito all’analogo motivo di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.