Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità dei motivi
Presentare un’impugnazione in ambito penale richiede precisione e un confronto diretto con la decisione che si intende contestare. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un approccio generico e non mirato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso contro un provvedimento di confisca per la manifesta genericità dei motivi addotti, che non si confrontavano con le ragioni espresse dal giudice precedente.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Confisca
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Brescia. La decisione impugnata aveva disposto la confisca di una somma di denaro rinvenuta in possesso del ricorrente. I motivi dell’appello si basavano su due punti principali: la presunta violazione dell’art. 448-bis del codice di procedura penale e una contestazione generale sulla legittimità della confisca stessa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che entrambi i motivi di ricorso fossero del tutto generici e, di fatto, privi di una reale censura nei confronti della decisione del GIP. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per le impugnazioni temerarie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile per Genericità?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale penale: il requisito della specificità dei motivi di ricorso. L’ordinanza chiarisce che un’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni o a formulare critiche vaghe, ma deve necessariamente confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento che si contesta.
Il Principio di Specificità e la Mancata Correlazione
Il GIP di Brescia aveva motivato la confisca citando l’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990 e l’art. 240-bis del codice penale, sottolineando come il possessore del denaro non avesse fornito alcuna valida giustificazione sulla sua provenienza. Il ricorso, invece, ha completamente ignorato queste argomentazioni, senza offrire una critica pertinente. La Cassazione ha evidenziato che, per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’appellante deve dimostrare una chiara “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”.
In assenza di questo confronto diretto, l’atto di impugnazione cade nel vizio di “aspecificità”, come ribadito da consolidata giurisprudenza (in questo caso, la Corte cita la sentenza n. 34270 del 2007).
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa pronuncia offre un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della decisione contestata e costruire i propri motivi di ricorso come una confutazione diretta e specifica di quelle argomentazioni. Un ricorso che non dialoga con la sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, ovvero se non criticano specificamente e in modo correlato le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, mancando di un reale confronto con le ragioni del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
In base a quali presupposti era stata disposta la confisca del denaro in questo caso?
La confisca era stata disposta ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen., a causa dell’assenza di una valida giustificazione circa il possesso di quella somma di denaro da parte della persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/08/2000
avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hodzic Belmin
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (violazione dell’art. 448-bis cod. proc. pen. e in merito alla disposta confisca della somma di denaro rinvenuta.) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che, tra l’altro, dà conto, nella natura sintetica sede ex art. 444 cod. pen., delle ragioni della confisca ricorrendone i presupposti ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. per l’assenza di giustificazione alcuna rispetto al suo possesso; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manc ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025