Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Con l’ordinanza n. 11471/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato nel merito, un ricorso deve contenere motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La pronuncia in esame dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina, offrendo spunti cruciali sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di rapina. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva svolto il ruolo di ‘palo’, fornendo un contributo essenziale all’esecuzione del crimine. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandolo a diversi motivi volti a contestare sia la sua responsabilità che la determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte: Analisi sul Ricorso Inammissibile
L’imputato lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla prova del suo contributo concorsuale nel reato. Contestava, inoltre, il mancato riconoscimento di due importanti circostanze attenuanti: quella della minima partecipazione (art. 114 c.p.) e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Infine, criticava il bilanciamento delle circostanze operato dal giudice d’appello.
La Genericità e la Riproduttività dei Motivi
La Suprema Corte ha stroncato i primi tre motivi, etichettandoli come ‘generici’. I giudici hanno osservato che le doglianze si limitavano a ‘mere asserzioni’, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata. Ancor più importante, i motivi erano ‘riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con ‘corretti argomenti giuridici’. La Corte territoriale, infatti, aveva già chiarito il ruolo di ‘palo’ dell’imputato, la sua rilevanza nell’esecuzione della rapina e la non trascurabile entità del danno patrimoniale arrecato.
Il Bilanciamento delle Circostanze: Una Valutazione Discrezionale
Anche l’ultimo motivo, relativo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e gli elementi aggravanti, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo la sua decisione di ritenere equivalenti le circostanze, tenendo conto delle ‘modalità allarmanti’ della condotta e del precedente penale specifico dell’imputato.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non superavano la soglia minima di specificità richiesta dalla legge. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio. Esso deve, invece, consistere in una critica mirata e specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge. La mancanza di tale specificità rende l’impugnazione un mero atto formale, incapace di innescare un reale controllo di legittimità, e ne determina, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per la prassi legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi senza articolarli in una critica specifica equivale a presentare un ricorso destinato all’insuccesso. La decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità, che non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito. Di conseguenza, l’onere per la difesa è quello di costruire un’impugnazione che dialoghi criticamente con la sentenza, non che la ignori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non argomentati in modo specifico e si limitavano a riproporre censure già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può rivedere il bilanciamento delle circostanze fatto dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il bilanciamento delle circostanze, poiché si tratta di una valutazione discrezionale del giudice. Può intervenire solo se tale valutazione è palesemente arbitraria, illogica e priva di una motivazione sufficiente, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso – che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla prova del contributo concorsuale del ricorrente nel reato contestatogli, nonché fa carenza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen. – non sono consentiti poiché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritt a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, le doglianza si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese;
che in ogni caso i motivi sono riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi dell argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di palo svolto dal ricorrente, la sua rilevanza nella esecuzione della rapina ed il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, che non può essere considerato di speciale tenuità);
considerato che anche l’ultimo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (alla pagina 3 la sentenza impugnata motiva congruamente in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità allarmanti della condotta criminosa e del precedente penale specifico da cui il ricorrente risulta gravato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Pr COGNOME ente