Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi non sono semplici dettagli formali, ma requisiti essenziali per la sua ammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché le doglianze sollevate erano troppo generiche. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché un appello deve essere argomentato in modo puntuale e non limitarsi a una lamentela generale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di rapina nei precedenti gradi di giudizio. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti principali del trattamento sanzionatorio: l’eccessiva severità della pena dovuta alla mancata concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale) e il mancato disconoscimento della recidiva, ovvero della sua condizione di soggetto che aveva già commesso altri reati in passato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente erano “generiche” e “prive di specificità”. Cosa significa in pratica? Significa che l’appello non si è confrontato direttamente e in modo critico con la “puntuale esposizione dei criteri” adottati dai giudici della Corte d’Appello per giustificare la loro decisione.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare una pena troppo severa senza però smontare, punto per punto, le argomentazioni giuridiche che avevano portato i giudici di merito a negare le attenuanti e a confermare la recidiva. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Se il ricorso non indica con precisione dove e come i giudici precedenti avrebbero sbagliato nell’applicare le norme, risulta impossibile per la Suprema Corte svolgere il proprio ruolo. La mancanza di un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata rende il ricorso vuoto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione. È indispensabile che l’atto di ricorso sia redatto con la massima cura e precisione, analizzando in profondità la sentenza che si contesta e individuando errori di diritto specifici. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere una revisione della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità non è un vezzo da avvocati, ma il pilastro su cui si fonda l’ammissibilità di un’impugnazione davanti alla Corte Suprema.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate sono state ritenute generiche e prive di specificità, in quanto non si confrontavano in modo puntuale con i criteri e le motivazioni esposte nella sentenza della corte di merito.
Quali erano le principali lamentele del ricorrente?
Il ricorrente lamentava l’eccessività della sanzione ricevuta, sostenendo che fosse una conseguenza della mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale e del mancato disconoscimento della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di rapina);
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative all’eccessività del trattamento sanzion conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e del negato disconoscimento della recidiva, oltre che generiche, sono prive di specificità in q confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024.