Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la specificità e la pertinenza dei motivi sono fondamentali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, evidenziando come le doglianze generiche, specialmente in tema di trattamento sanzionatorio, non possano superare il vaglio di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Il fulcro del ricorso non era la sussistenza del reato in sé, ma una questione legata alla pena inflitta: il cosiddetto trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel negare tale beneficio.
L’Ordinanza e il Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi del ricorso, ha adottato una decisione netta, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale scelta risiede interamente nella modalità con cui sono state formulate le censure.
I giudici hanno osservato che le doglianze presentate erano semplici “affermazioni generiche”. Il ricorrente, infatti, si era limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti senza però confrontarsi in modo specifico e puntuale con l’argomentazione fornita dalla Corte territoriale. La Corte d’Appello aveva spiegato nel dettaglio le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti, e il ricorso non ha saputo smontare o criticare efficacemente quel ragionamento. In sostanza, non basta affermare di avere diritto a un beneficio, ma è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente è errata, dialogando con le sue motivazioni. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza la dovuta diligenza.
Lezioni Pratiche da un Ricorso Inammissibile
le motivazioni dell’ordinanza sottolineano un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, ogni censura deve essere specifica, pertinente e deve attaccare direttamente i punti della decisione impugnata, dimostrandone l’illegittimità o la manifesta illogicità.
le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono chiare. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano costruiti in maniera rigorosa. Non sono sufficienti lamentele generiche o un mero dissenso rispetto alla decisione del giudice. È indispensabile un’analisi critica e dettagliata della sentenza impugnata, che evidenzi specifici vizi di legge o di motivazione. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere la propria istanza rigettata, ma anche di subire una condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche erano formulate come mere affermazioni generiche e non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni specifiche fornite dalla Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato?
L’oggetto del ricorso era il trattamento sanzionatorio, in particolare la contestazione della decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Mangiatordi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con l puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione dell attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., limitandosi invece ad affermazioni generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/02/2024