Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sollevate nei gradi di giudizio precedenti. È fondamentale confrontarsi specificamente con la decisione che si sta impugnando. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non affrontavano il nucleo argomentativo della sentenza d’appello. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’Evasione e la Giustificazione Medica
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del Codice Penale. Trovandosi agli arresti domiciliari, l’imputato non aveva risposto al controllo delle forze dell’ordine. La sua difesa si basava su una giustificazione precisa: l’assunzione di farmaci gli avrebbe impedito di udire il suono del citofono, escludendo quindi la volontarietà della sua condotta.
La Corte d’Appello di Bologna aveva già esaminato e respinto questa tesi. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua impugnazione essenzialmente sugli stessi punti.
L’Analisi della Corte di Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa e li ha ritenuti entrambi inidonei a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su una critica netta alla modalità con cui è stata strutturata l’impugnazione.
Il Primo Motivo: Una Semplice Ripetizione
Nel primo motivo, la difesa lamentava una presunta omessa considerazione di una memoria difensiva. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, preso in esame le argomentazioni. Il motivo di ricorso, di fatto, si limitava a reiterare quanto già sostenuto in appello, ovvero la tesi dei farmaci che avrebbero impedito di sentire il citofono, senza aggiungere nuovi elementi critici contro la sentenza impugnata.
Il Secondo Motivo: Mancato Confronto con la Sentenza
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Anche in questo caso, il ricorrente si è limitato a richiamare le doglianze esposte in appello, senza però “misurarsi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo”. In altre parole, la difesa non ha contestato il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per respingere la sua tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara: un ricorso è inammissibile quando non attacca specificamente la ratio decidendi (la ragione della decisione) della sentenza impugnata. Ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello sarebbe errato, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha sottolineato che i motivi erano “generici” e “meramente reiterativi”. Questa valutazione ha portato a una conseguenza inevitabile: la dichiarazione di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza di secondo grado, non una sua semplice riproposizione. È necessario individuare i vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo del giudice d’appello e costruire su di essi motivi specifici e pertinenti. In assenza di questo confronto critico, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche, è estremamente elevato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere quelli già presentati in appello e non si confrontano criticamente con il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dell’appello nel ricorso in Cassazione?
No, il provvedimento chiarisce che limitarsi a richiamare i motivi di appello senza misurarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello rende il motivo manifestamente infondato e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 37623/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, da momento che il primo motivo di ricorso lamenta l’omessa considerazione della memoria difensiva, che viceversa è stata presa in esame dal Giudice di appello, trattandosi di un mot meramente reiterativo del primo motivo di appello, con cui si sosteneva che i farmaci assunt avevano impedito al ricorrente di udire il citofono;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024