Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Criteri di Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e meramente riproduttivi. In questo caso, un soggetto condannato per il delitto di evasione ha visto il suo ricorso respinto senza neanche un esame nel merito, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di evasione dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze, o censure, si concentravano su tre punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e la Definizione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se l’imputato fosse o meno colpevole o se avesse diritto alle attenuanti), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di ricorso non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato, in particolare quello della specificità dei motivi.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha rilevato che i motivi di censura proposti dal ricorrente erano da considerarsi ‘generici’. Ma cosa significa concretamente?
1. Carattere Riproduttivo: I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate nel ricorso non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già avanzate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato non ha sviluppato una critica specifica e puntuale contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le difese già ritenute infondate.
2. Mancanza di Critica Specifica: Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o riproporre le stesse questioni fattuali. È necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata dal punto di vista giuridico. L’assenza di questo confronto critico con la sentenza d’appello ha reso il ricorso privo della necessaria specificità.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Come diretta conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Per questo motivo, un ricorso deve essere redatto con estrema perizia, evidenziando specifici vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza una critica mirata e argomentata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il proponente. La decisione ribadisce l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata che sappia strutturare l’atto di impugnazione in conformità ai rigorosi requisiti procedurali richiesti dalla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici, manifestamente infondati o se si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche (censure) mosse alla sentenza non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte dal giudice precedente, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni di quella decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto di evasione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa applicazione dell’esimente speciale di cui all’art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 1-2 motiv.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.