Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sui Motivi Generici
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza della tecnica redazionale e del rispetto dei limiti del giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo la decisione della Corte che ha respinto un ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, condannato nei gradi di merito, si era rivolto alla Corte di Cassazione sollevando diverse questioni. In particolare, contestava la sua responsabilità penale e chiedeva una rivalutazione degli elementi di prova. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti, sia quella specifica prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, sia quelle generiche, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rapidamente individuato i vizi che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno riscontrato che i motivi presentati erano essenzialmente una riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti giuridici.
Genericità dei Motivi e Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo punto critico è stata la genericità dei motivi. L’appello si limitava a riprodurre le stesse argomentazioni già disattese nel grado precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio è contrario ai principi del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La richiesta di una ‘rivalutazione’ delle prove è stata quindi considerata, come da prassi costante, inammissibile.
Attenuanti ed Esimente: Una Reiezione Ben Argomentata
Anche le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti e dell’esimente della particolare tenuità del fatto sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica per escluderle, basandosi sulla gravità del fatto. Non sono stati presentati argomenti validi per contestare la logicità di tale valutazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Le critiche erano generiche e si limitavano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità. Anche una memoria difensiva presentata successivamente non ha aggiunto elementi nuovi o decisivi, limitandosi a lamentare una presunta omissione nella proposta dell’Ufficio Esame Preliminare senza però rafforzare la validità dei motivi di ricorso. Di fronte a un appello che non attacca specificamente la logica giuridica della decisione precedente ma cerca di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, la Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa statuizione comporta due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con rigore tecnico, focalizzandosi su vizi di legittimità e non sulla speranza di un riesame dei fatti. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche costi significativi, confermando la necessità di un’attenta valutazione strategica prima di adire la Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, o chiedono una rivalutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di non applicare una condanna alle spese in caso di inammissibilità?
No, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH
4
(Lombisani)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova.
Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 e di quelle innominate, dalla Corte di merito argomentato in maniera congrua con riferimento alla gravità del fatto (pagg. 3 e 4 sent.); lo stesso è a dirsi dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., esclusa per lo stesso ordine di ragioni.
Nulla aggiunge alle prospettazioni difensive la memoria del 3 gennaio 2024, che si limita ad evidenziare la mancata considerazione nella proposta dell’Ufficio Esame Preliminare del terzo motivo di ricorso (attenuanti generiche), formulando argomenti a sostegno dell’ammissibilità anche degli altri motivi di censura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024