Ricorso Inammissibile: la Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche la capacità di formulare censure precise e puntuali. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi generici che non riescono a scalfire la logicità della decisione impugnata. L’ordinanza n. 10805/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come una motivazione sintetica del giudice di merito possa essere pienamente legittima se coerente e non contraddittoria.
Il caso in esame: un appello respinto
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza si concentravano su due aspetti fondamentali della determinazione della pena: il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente contestava le valutazioni operate dai giudici di secondo grado, sperando in una riforma della decisione a suo favore da parte della Suprema Corte.
La struttura del ricorso
Il ricorso si basava sull’assunto che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato le sue scelte in merito a due elementi cruciali per la quantificazione della sanzione penale:
1. La recidiva: il ricorrente contestava l’applicazione di questa aggravante.
2. Le attenuanti generiche: si lamentava il mancato riconoscimento di queste circostanze, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La valutazione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha concluso per la sua inammissibilità. La decisione dei giudici di legittimità si fonda su un’attenta analisi della natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che entrambe le censure erano, in realtà, generiche. Nonostante il ricorrente le avesse sollevate, non era riuscito a evidenziare alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale: la motivazione della sentenza di secondo grado, sebbene sintetica, era completa e sufficiente. I giudici di merito avevano dato conto delle ragioni alla base della loro decisione sia sulla recidiva sia sulle attenuanti generiche. La sinteticità di una motivazione non è, di per sé, un vizio che ne comporta l’annullamento. Ciò che conta è che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice sia comprensibile, coerente e non viziato da palesi errori di ragionamento. Nel caso specifico, i motivi di ricorso non sono stati in grado di dimostrare l’esistenza di tali vizi, limitandosi a riproporre questioni già valutate e risolte in modo logico dalla Corte d’Appello.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di Cassazione: non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve indicare in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto e i vizi logici che inficerebbero la sentenza impugnata. Limitarsi a esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito, senza individuare precise criticità, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti, relativi al riconoscimento della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti generici. Essi non hanno evidenziato profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella decisione della Corte d’Appello.
Una motivazione sintetica di un giudice è sufficiente a rendere una sentenza legittima?
Sì, secondo questa ordinanza, una motivazione, anche se sintetica, è considerata legittima se espone le ragioni alla base della decisione in modo logico e non contraddittorio. La brevità non costituisce di per sé un vizio della sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che entrambi i motivi di ricorso – il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche – non generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente