Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per superarne il vaglio è necessario rispettare rigorosi criteri di specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono formulati in modo generico. Questo caso evidenzia l’importanza di un’argomentazione legale puntuale e critica verso la sentenza impugnata, specialmente in materie complesse come la quantificazione della pena e il riconoscimento della recidiva.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente sollevava due principali questioni: la prima riguardava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la seconda contestava il riconoscimento della recidiva. In sostanza, la difesa lamentava una valutazione ingiusta sia della sanzione applicata sia delle circostanze personali dell’imputato, ritenendo che la Corte di Appello non avesse motivato adeguatamente le proprie decisioni.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Analisi dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un’attenta analisi dei due motivi di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali.
Il Primo Motivo: Genericità nella Contestazione della Pena
Il primo motivo, relativo alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato ‘generico’. La Cassazione ha osservato che il ricorso non si confrontava in modo critico con le argomentazioni della Corte di Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva descritto in modo puntuale la particolare gravità dei fatti, ritenendola incompatibile con la concessione delle attenuanti. Il ricorso, invece, si limitava a esprimere un dissenso, senza individuare aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di secondo grado. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentarsi della decisione, ma è necessario dimostrare perché quella decisione è giuridicamente errata.
Il Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, che contestava il riconoscimento della recidiva, è stato respinto. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. Nonostante la motivazione della Corte di Appello fosse ‘sintetica’, era comunque sufficiente. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato le ragioni per cui il nuovo reato era stato considerato dimostrativo di una ‘accresciuta capacità a delinquere’ dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto che questa motivazione, seppur breve, fosse adeguata a giustificare la decisione, rendendo la censura del ricorrente palesemente priva di fondamento.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio straordinario volto a correggere specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile serve a sanzionare gli atti di impugnazione che non rispettano questo canone di specificità. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere un’operazione chirurgica, che individua con precisione i punti deboli della sentenza impugnata e li attacca con argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, evitando critiche generiche o la mera riproposizione di questioni già valutate nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, mancando di individuare vizi di illogicità o contraddittorietà.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è ‘generico’ quando non articola una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza precedente, ma si limita a esprimere un dissenso generale senza confrontarsi con le ragioni che hanno sostenuto la decisione del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il primo motivo, inerente la quantificazione della pena e il diniego delle generiche è generico e non si confronta con le puntuali argomentazioni che descrivono la particolare gravità dei fatti, ritenuta incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti, non essendo ravvisabili aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione;
ritenuto che il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – dato atto delle ragioni per cui il nuovo reato è stato ritenuto dimostrativo di un’accresciuta capacità a delinquere;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente